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13/12/2000
Il 1 gennaio 2001 entra in vigore la legge per la sicurezza informatica, che renderà obbligatoria la protezione contro i rischi dei virus.
Il 1 gennaio 2001 entra in vigore la legge per la sicurezza informatica, che renderà obbligatoria la protezione contro i rischi dei virus. Il 1 gennaio 2001 entra in vigore la legge per la sicurezza informatica,
che renderà obbligatoria la protezione contro i rischi dei virus.
Il giorno 1 gennaio 2001 entra in vigore la nuova legge per la sicurezza informatica.
Infatti, prevenire l'attacco di virus e altri codici maligni non è più solo una misura precauzionale; dal 28 luglio 1999, anche il Governo Italiano si è pronunciato in merito: il DPR n.318 in riferimento alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ha previsto le norme minime di sicurezza che le aziende devono implementare per la sicurezza dei dati pubblici e privati entro il 31 dicembre 2000.
L'articolo 4, lettera C dispone che: "gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale."
Inoltre, è prevista una forma di responsabilità in caso di trasmissione - dolosa o colposa - di virus informatici ad altra azienda, con pesanti sanzioni pecuniarie.
Si prevede perciò un notevole incremento nella domanda di mercato di prodotti antivirus, poichè tutti gli utenti dovranno conformarsi a questa normativa per essere in regola al più presto, senza trascurare il fatto che, collegamenti MCTC, Internet, Sportello Telematico, espongono maggiormente a tutti i rischi connessi alla mancanza di una corretta strategia antivirus.
Avantgarde è a Vostra disposizione per offrire tutte le informazioni e il supporto necessari per adeguarsi alla normativa.
Vi invitiamo perciò a contattare il nostro Ufficio Commerciale (tel: 035/657510) per conoscere le proposte AntiVirus Avantgarde, in modo da non arrivare in ritardo a questa importante scadenza.
In allegato:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA luglio 1999, n.318
Documento in formato PDF
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
Documento in formato PDFDecreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza
minime per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(G. U. 14 settembre 1999, serie generale, n. 216)
Art. 1- Definizioni
Art. 2 - Individuazione degli incaricati
Art. 3 - Classificazione
Art. 4 - Codici identificativi e protezione degli elaboratori
Art. 5 - Accesso ai dati particolari
Art. 6 - Documento programmatico sulla sicurezza
Art. 7- Reimpiego dei supporti di memorizzazione
Art. 8 - Parola chiave
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Art. 10 - Conservazione della documentazione relativa al trattamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali";
Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in
via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare il
funzionamento delle misure sanzionatorie penali previste dall'articolo 36 della medesima legge;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 aprile 1999;
Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di limitare
l'accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una specifica parola chiave per tali dati,
senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica
parola chiave per l'accesso al sistema;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nellarticolo 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:
a) "misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali
di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti dallart. 15, comma 1, della legge;
b) "strumenti": i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;
c) "amministratori di sistema": i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema
operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne lutilizzazione.
CAPO II
Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque
automatizzati?Sezione I
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o
terminali
Art. 2 - Individuazione degli incaricati
1. Salvo quanto previsto dallarticolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli
di cui allarticolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono
essere adottate, anteriormente allinizio del trattamento, le seguenti misure:
a) prevedere una parola chiave per laccesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove
tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dellelaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione,
previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i
soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.
Sezione II
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili in rete
Art. 3 - Classificazione
1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali
sono distinti in:
a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico;
b) elaboratori accessibili mediante una retRicerca Avanzata NewsLink utiliPTAvant S.r.l.© 2024 - Pass. Ungaretti, 4 - 24020 Gorle BG - Tel. 035 657510 - Fax 035 657515 - Informazioni Societarie