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  • Pubblicata in data 09/06/2001 Auto, con l’«operazione ganasce» più rischi sull’acquisto dell’usato

    Auto, con l’«operazione ganasce» più rischi sull’acquisto dell’usato
     

    Sabato 09 giugno 2001
    Auto, con l’«operazione ganasce» più rischi sull’acquisto dell’usato

    Sono in vigore da oggi le correzioni alla riforma della riscossione, previste dal Dlgs 27 aprile 2001, n. 193, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 120 del 25 maggio. Tra le novità al debutto, lo snellimento delle procedure per l’«operazione ganasce» (che sono solo virtuali), vale dire l’iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (Pra). Si tratta di una novità destinata a riguardare in prima battuta i debitori del Fisco raggiunti da una cartella di pagamento che non sarà stata pagata nei termini. In realta è una novità che, in prospettiva, finirà per interessare tutti gli automobilisti alle prese con l’acquisto di un’auto usata (soprattutto dopo che, nel corso dei prossimi mesi, saranno attivate le procedure telematiche di iscrizione). L’iscrizione del fermo, infatti, avviene senza che sul certificato di proprietà dell’auto si lasci traccia del vincolo iscritto a favore del concessionario della riscossione. Per cui l’acquirente che confida nelle risultanze del documento di proprietà rischia di essere tratto in inganno e di acquistare un’auto appartenuta in passato a un debitore del Fisco, su cui può tuttora gravare un "fermo amministrativo". Fermo che sarebbe evidentemente opponibile anche al futuro acquirente, a meno che questi non sia in grado di opporre l’esistenza di un atto notarile di vendita, con data certa anteriore rispetto alla data di iscrizione del fermo. Pertanto, d’ora in poi diventa buona regola, prima di formalizzare l’acquisto di un’auto usata, di non attenersi alle sole risultanze del certificato di proprietà, ma di effettuare una visura preliminare al Pra da dove risulterà con certezza se l’iscrizione del fermo esiste o meno, riguardo alla vettura in corso di acquisto. Nella dichiarazione unilaterale di vendita, inoltre, sarà opportuno, nell’interesse dell’acquirente, che il venditore dichiari l’inesistenza di tal genere di vincolo, assumendosi quantomeno la specifica responsabilità. Due sono i punti innovativi che entrano in vigore da oggi. Anzitutto, il fermo amministrativo sarà eseguibile non solo nei riguardi dei veicoli resisi introvabili all’atto del pignoramento, ma anche relativamente ai normali veicoli risultanti reperibili. Questo vuol dire che, anche verso questi ultimi, gli effetti del pignoramento si avranno ugualmente con il semplice fermo amministrativo disposto "d'ufficio", e quindi non sarà più necessario per il concessionario eseguire il pignoramento vero e proprio per poi trascriverlo al Pra. In secondo luogo, la nuova norma prevede che il fermo amministrativo sia disposto non più dalla direzione regionale delle Entrate su richiesta del concessionario della riscossione, ma direttamente su iniziativa di quest’ultimo. Si tratta di una modifica di notevole rilievo, dal momento che è la prima volta in questo ambito che un provvedimento dal contenuto squisitamente sanzionatorio (per il Codice della strada il fermo amministrativo è compreso tra le "sanzioni accessorie") sarebbe emesso non dal titolare del potere sanzionatorio, ma dal concessionario di un servizio pubblico. La procedura prevede infatti che, decorsi infruttuosamente i 60 giorni dalla notifica di una qualunque cartella di pagamento, il concessionario potrà disporre direttamente il fermo amministrativo sull’auto intestata al debitore e ottenerne l’iscrizione al Pra, senza aver effettuato la preventiva ricerca del veicolo e salvo l’obbligo di darne notizia alla Regione di residenza dell’intestatario e alla Dre competente. Con la nuova procedura, pertanto, lo stesso contribuente debitore verrebbe a conoscenza del fermo a posteriori, dopo la già avvenuta iscrizione nel Pra. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 503 del 1997, il concessionario della riscossione, infatti, ha l'obbligo di darne notizia al contribuente-debitore dopo la iscrizione, entro cinque giorni da essa. Resta il problema dell’eventuale circolazione in buona fede del contribuente nelle more di ricevere questa comunicazione: ciò che lo esporrebbe alle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di "fermo". Il fermo amministrativo comporta anzitutto l’impedimento a compiere atti giuridici di disposizione sul veicolo (in quanto questi sarebbero inefficaci e quindi inopponibili di fronte al concessionario della riscossione). Inoltre, la circolazione su strada dopo l’eseguito fermo è punita con il blocco immediato del veicolo, che viene affidato in custodia allo stesso conducente (o a un deposito autorizzato), salva in ogni caso l'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura che va da un minimo di 635.000 a un massimo di 2.540.000 lire.

    Giuseppe Pasquale


    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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