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  • Pubblicata in data 06/12/2000 Sulle auto con almeno 30 anni scompare la tassa di possesso

    Sulle auto con almeno 30 anni scompare la tassa di possesso

     

    Martedì 5 Dicembre 2000 norme e tributi
    Sulle auto con almeno 30 anni scompare la tassa di possesso

    Prende forma, a favore dei proprietari di auto con almeno trent’anni, la portata dell’agevolazione prevista dall’articolo 63 della legge 342/2000 (collegato fiscale alla Finanziaria 2000), riguardo al pagamento della tassa automobilistica. Le auto costruite da almeno 30 anni diventano esenti "tout court" dalla tassa di possesso. In sostituzione, dovrà essere pagata una tassa di circolazione pari, per tutte le categorie di autoveicolo, a 50mila lire. Questa tassa, tuttavia, non sarà dovuta se la vettura resta in garage per tutto l’anno solare, cioè se non circola mai su strade pubbliche. Stessa agevolazione si avrà per le moto (compresi i motocarri), con l’unica differenza che in questo caso la tassa di circolazione eventualmente dovuta scende a 20mila lire annue.

    A questi benefici si aggiunge, per tutti questi veicoli "anziani", la riduzione dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sui passaggi di proprietà, la quale scende alla misura fissa di 100mila lire per gli autoveicoli e a 50mila lire per i motoveicoli. Per un difetto di coordinamento, quest’ultima previsione "agevolativa" finisce per istituire, nei riguardi dei vecchi motocicli, un’imposta che prima non esisteva. La conseguenza, in attesa di un chiarimento ministeriale, dovrebbe essere che dal 10 dicembre prossimo, data di entrata in vigore del collegato, sarebbero chiamati a pagare l’Ipt di 50mila lire tutti i motoveicoli "anziani", comprese le vecchie moto che invece sono oggi esenti da questo tributo per via di un’esenzione generale che riguarda tutte le due ruote.

    Mentre per l’Ipt l’entrata in vigore delle riduzioni decorre dal 10 dicembre prossimo, nei riguardi della tassa auto il beneficio dell’esenzione comincerà a dispiegare i suoi effetti a partire dal rinnovo del bollo auto dovuto da gennaio 2001. In questa prima scadenza, il vantaggio dovrebbe riguardare tutti gli autoveicoli che dal libretto di circolazione risultano immatricolati, considerando il dato testuale della norma, entro il 1971. Ai fini, invece, della riduzione della Ipt, a debuttare con gli importi ridotti saranno le formalità richieste nel corso delle ultime settimane del 2000 per i veicoli costruiti entro il 1970.

    Sono comunque esclusi da questi benefici (sia ai fini del bollo auto che dell’Ipt) i mezzi «adibiti a uso professionale». La circolare 207/E del 16 novembre ha interpretato questa limitazione di legge come riferita, a esempio, «agli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida». Sembra, pertanto, che l’esclusione dal beneficio non riguarderà, "tout court", i veicoli intestati a imprese o a professionisti e utilizzati dagli stessi semplicemente come beni strumentali, ma solo quelli per i quali l’uso professionale sia rilevabile dagli stessi documenti dell’auto.

    Se il veicolo ha compiuto solo vent’anni, l’esenzione dal bollo auto e la riduzione dell’Ipt (nella stessa misura vista sopra) non sono automatiche, ma sono riconosciute solo per le tipologie di veicoli aventi i particolari requisiti tecnici e di originalità per poter essere considerati "storici". È necessario, in questo caso, che il veicolo rientri tra quelli compresi in apposita «determinazione» dell’Asi (Automotoclub storico italiano) che attesterà quali sono i veicoli ammessi a tale regime agevolato. Anche in questa ipotesi scatterà, in caso di circolazione, l’obbligo di pagare la tassa di 50 o 20 mila lire annue.

    Giuseppe Pasquale

    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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