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  • Pubblicata in data 06/05/2001 Patente a punti, scelta europea. Analoghi sistemi di penalizzazione delle infrazioni sono in vigore in Germania, Francia e Gran Bretagna

    Patente a punti, scelta europea. Analoghi sistemi di penalizzazione delle infrazioni sono in vigore in Germania, Francia e Gran Bretagna

       

    Domenica 06 maggio 2001
    Patente a punti, scelta europea. Analoghi sistemi di penalizzazione delle infrazioni sono in vigore in Germania, Francia e Gran Bretagna

    MILANO - In altri Paesi esiste da tempo, per l’Italia rappresenta una delle principali novità in arrivo con la prossima revisione del Codice della Strada: si tratta della patente a punti, un meccanismo di penalizzazione per i "cattivi" guidatori, da tempo considerato tra più efficaci interventi per migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

    La norma e i tempi. La patente a punti è prevista dalla legge 85/2001 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 marzo scorso) che ha delegato il Governo a dare attuazione alle norme introdotte dal Parlamento. Trattandosi di una legge delega, l’attesa per il varo del nuovo sistema non sarà breve, tenuto conto tra l’altro che la n.85/2001 entra in vigore in prossimità della fine dell’attuale legislatura e che la commissione — costituita dai tecnici dei diversi ministeri interessati, Trasporti, Lavori pubblici, Interno e Giustizia — avrà nove mesi di tempo per elaborare e far emanare i decreti legislativi di attuazione.

    Se poi si ipotizza che saranno necessari come minino altri sei mesi per l’entrata in vigore del provvedimento, è probabile che la patente a punti si concretizzi solamente verso la fine del 2002.

    Il meccanismo. La 85/2001 ha già comunque stabilito alcuni principi di massima. In primo luogo tutti i patentati (sia quelli di vecchia data sia i "neo") avranno a disposizione un budget di 20 punti. In secondo luogo tutte le violazioni determineranno una "sottrazione" di punti, in misura variabile (uno, quattro, cinque o dieci) in base alla gravità dell’infrazione rilevata; qeusta sottrazione sarà riportata sull’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Infine, all’esaurimento del plafond, per riavere l’"abilitazione" si dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida. Più severità, tra l’altro, per i neopatentati: per i primi cinque anni ogni violazione sarà punita con una sottrazione doppia di punti.

    Al trasgressore, comunque, sarà consentita una sorta di recupero delle "perdite" (sei punti per volta) se seguirà appositi corsi di aggiornamento da tenersi presso soggetti pubblici o privati autorizzati o presso le autoscuole. Inoltre, si potrà riavere tutto il punteggio iniziale se per un periodo di tre anni non saranno più commesse violazioni che comportino la sospensione della patente.

    I problemi da risolvere. Già questo impianto normativo di massima pone qualche problema. Ad esempio, le violazioni per le quali ora il Codice della strada contempla il ritiro e la sospensione temporanea della patente (come l’inversione a «U» in autostrada oppure la guida in stato di ebbrezza) saranno punite con il massimo della "pena" (dieci punti in meno). Resta da vedere se questa sottrazione di metà del punteggio andrà a cumularsi alla sospensione, aumentando così la forza deterrente della norma attuale, oppure se si opterà per una sostituzione di norme, con la conseguenza di un alleggerimento delle sanzioni proprio per le trasgressioni più gravi.

    Inoltre, tutte le infrazioni, comprese le violazioni di norme comportamentali, daranno luogo a una perdita di punti. Anche in questo caso resta aperto un interrogativo: qualora manchi il titolare della patente (come nel caso della sosta vietata, al primo posto tra le infrazioni più multate e al terzo tra quelle più frequentemente commesse secondo il Rapporto Automobile 2001 di Aci e Censis), come trascrivere la "penalità" sul documento? Tutta da dimostrare, infine, la serietà dei corsi da aggiornamento così come il funzionamento dell’archivio delle trasgressioni.

    Germania. Il sistema del punteggio negativo da segnare sul documento di guida in caso di infrazione al Codice della Strada è già utilizzato in altri Paesi, ad esempio, in Germania, Francia o Regno Unito (si veda il sito realizzato da Aci e ministero degli Esteri, www.viaggiaresicuri.mae.aci.it, oppure si consulti il servizio informazioni per l’estero dell’Aci, telefono 06/491115).

    Particolarmente articolato è il sistema tedesco, i cosiddetti "punti di Flensburg": a ogni contravvenzione "pesante" corrisponde l’addebito di un certo numero di punti, da uno a sette. Non appena raggiunge quota otto punti, il contravventore riceve un avviso scritto e, se volontariamente decide di seguire un corso sulla sicurezza stradale, potrà recuperarne quattro; da otto a 13 punti cumulati, invece, con l’aggiornamento volontario potrà riavere solo due punti. Una volta arrivato a 14 punti, il corso sulla sicurezza diventa obbligatorio e il recupero di due punti è possibile soltanto se ci si sottopone a un colloquio in materia di sicurezza stradale con uno psicologo. Alla soglia dei 18 punti scatta il ritiro del permesso di guida: per riottenerlo si dovrà sostenere un nuovo esame insieme a un test psicomedico.

    Ecco qualche esempio di quanto si rischia: se non si rispetta il semaforo rosso, quattro punti (oltre a una sanzione da 100 a 400 marchi e al ritiro della patente per un mese); per eccesso di velocità, a seconda del livello di superamento e del luogo della violazione (in città o fuori città) da uno a 3 punti (oltre alla sanzione pecuniaria e al ritiro temporaneo della patente); per guida in stato di ebrezza, secondo il tasso alcolico rilevato, da uno a quattro punti (con ritiro della patente da uno a quattro mesi, più una sanzione pecuniaria).

    Francia. Quello francese è invece simile al sistema allo studio per l’Italia: con la patente si riceve una "dote" di dodici punti, che viene erosa in caso di contravvenzione e in misura ovviamente proporzionale alla gravità del caso. È ammesso il recupero dei punti perduti, se si accetta di frequentare appositi corsi di sicurezza stradale, ma non prima che siano trascorsi tre anni dall’ultima infrazione.

    Una volta Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore

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