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  • Pubblicata in data 08/09/2015 Intestazione temporanea dei veicoli a noleggio - Il TAR conferma l'annotazione ma "senza oneri" DTT.

    Tar del Lazio. Stop alla tesi del Ministero

    Niente ticket di 9 euro sul noleggio auto che supera 30 giorni

    Più semplice e meno onerosa l’intestazione temporanea dei veicoli a noleggio: questa è la conseguenza di due sentenze del Tar Lazio rese in data 2 settembre 2015 (n. 11004 e 11006), ottenute da società operatrici del settore del noleggio auto senza conducente “short term”. Si conclude così un’incertezza pluriennale tra varie interpretazioni, scaturente dalla condivisa esigenza di contrastare l’elusione e le intestazioni fittizie di veicoli.
    Per raggiungere questo risultato, fiscalmente rilevante, è previsto l’obbligo di comunicare a un archivio nazionale gestito dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti le generalità dell’utilizzatore, qualora il veicolo sia disponibile per un periodo superiore a 30 giorni. Questo adempimento è risultato particolarmente oneroso per le imprese di noleggio, che peraltro già comunicano all’anagrafe tributaria le generalità complete della clientela. Una serie circolari tra il 2010 e il 2014 hanno regolato l’intestazione temporanea dei vicoli, prevedendo altresì una serie di sanzioni. Soprattutto, gli adempimenti di comunicazione sono stati collegati al pagamento di specifici diritti (9 euro a veicolo, oltre 21 euro di imposta di bollo) e hanno coinvolto le società di noleggio e gli studi di consulenza che gestiscono le pratiche.
    Per chiarire il meccanismo, che rappresenta un notevole sforzo di digitalizzazione e un banco di prova per gli adempimenti informatici, il ministero dei Trasporti ha previsto un ticket di 9 euro, ancorando tale richiesta alla natura dell’adempimento (comunicazione della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni in favore di un soggetto diverso dall’intestatario: articolo 12 legge 120 del 2010). Ma proprio sulla natura della comunicazione il Tar ha demolito le interpretazioni ministeriali, escludendo che la comunicazione potesse generare una vera e propria variazione della carta di circolazione e di conseguenza legittimare la pretesa al pagamento dei 9 euro di diritti.
    Infatti i diritti di motorizzazione (previsti dall’articolo 18, legge 870/1986) possono essere richiesti per «duplicati e certificazioni» nonché per «altri atti che abbiano un valore certificativo», cioè a fronte di un’attività che la pubblica amministrazione certifichi. Ricevendo la comunicazione dell’intestazione temporanea, il ministero dei Trasporti, invece, non attiva alcuna certificazione, in quanto la ricevuta della comunicazione di intestazione temporanea non ha alcun valore certificante. A conferma di ciò, osserva il Tar, vi anche la circostanza che la predetta ricevuta di intestazione temporanea non debba essere tenuta a bordo del veicolo noleggiato senza conducente. Tutte le comunicazioni di intestazione temporanea sono quindi esenti dal pagamento di 9 euro, poiché le due sentenze Tar hanno una portata generale e quindi si applicano ad ogni situazione di intestazione temporanea di veicoli disponibili per oltre 30 giorni. Infine, il Tar ha specificato che la clientela può conferire delega generale all’agenzia pratiche auto per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all’articolo 94 del Codice della strada, cioè per le comunicazioni innanzidette.

    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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