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14/08/2015
LEGGE 6 agosto 2015, n. 125 - Tasse Auto: soggetto passivo veicoli in locazione finanziaria
LEGGE 6 agosto 2015, n. 125Estratto da:Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00135) (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.
3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono
abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
--omissis--
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
--omissis--
All'articolo 9:
al comma 5, le parole: «e della quota del disavanzo formatosi
nell'esercizio 2014» e le parole: «La quota del disavanzo formatosi
nel 2014 e' interamente applicata all'esercizio 2015.» sono
soppresse;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di
locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella
particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria.
9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma
3 e' sostituito dal seguente:
"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono
determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".
9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della
legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente
articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine
utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto»;
--omissis--
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