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  • Pubblicata in data 14/08/2015 LEGGE 6 agosto 2015, n. 125 - Tasse Auto: soggetto passivo veicoli in locazione finanziaria

    LEGGE 6 agosto 2015, n. 125 

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00135) (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015

      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato;

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                                  Promulga

    la seguente legge:

                                   Art. 1

      1. Il decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  recante  disposizioni
    urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in  legge  con
    le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n.  85,  e'  abrogato.  Restano
    validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
    effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
    medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.
      3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92,  sono
    abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati  e  sono
    fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
    base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
      4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 6 agosto 2015

                                 MATTARELLA


                                    Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                    ministri

                                    Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                    delle finanze

                                    Alfano, Ministro dell'interno

    Visto, il Guardasigilli: Orlando

    --omissis--
                                                                 Allegato

               Modificazioni apportate in sede di conversione
                   al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
    --omissis--
        All'articolo 9:
          al comma 5, le parole: «e della quota del  disavanzo  formatosi
    nell'esercizio 2014» e le parole: «La quota del  disavanzo  formatosi
    nel  2014  e'  interamente  applicata   all'esercizio   2015.»   sono
    soppresse;
        dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
        «9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del  decreto-legge  30
    dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
    febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
    legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in  caso  di
    locazione finanziaria il soggetto tenuto  al  pagamento  della  tassa
    automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
    responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella
    particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle
    modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
    luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi
    nella durata del contratto di locazione finanziaria.
        9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma
    3 e' sostituito dal seguente:
        "3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica  sono
    determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza
    dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".
        9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della
    legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma  9-ter  del  presente
    articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza  del  termine
    utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto»;
    --omissis--

    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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