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03/04/2015
Ministero dell'Economia e delle Finanze - RISOLUZIONE N. 4/DF - Art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - soppressione dell’esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Si rammenta che l’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, intervenendo sull’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342:
alla lettera b) ha abrogato:
- il comma 2, che prevedeva per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall'anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione;
- il comma 3, il quale disponeva che i veicoli storici erano quelli individuati, con propria determinazione, dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), e per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI);alla lettera c) ha eliminato nel comma 4 il riferimento ai veicoli di cui al comma 2.
L’abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico non è più riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.Pertanto i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, non godendo più dell’esenzione in esame, sono assoggettati alla tassa automobilistica che deve essere assolta nella misura e con le modalità ordinarie, al pari dell’imposta provinciale di trascrizione.
Pertanto, le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l’esenzione per le auto storiche sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate.
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