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  • Pubblicata in data 30/12/2014 Governo Italiano - Legge di stabilità - Dal 01 01 2015 viene eliminata la storicità per i veicoli tra 20 e 30 anni.

    --Omissis--

    Comma 666. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

    b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

    c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1»


    Art originale con modifiche 

         Art. 63.

        (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

     

      1.  Sono  esentati  dal  pagamento  delle  tasse automobilistiche i

    veicoli   ed   i   motoveicoli,   esclusi   quelli   adibiti  ad  uso

    professionale,  a  decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo

    anno  dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui

    al   primo  periodo  si  considerano  costruiti  nell'anno  di  prima

    immatricolazione  in  Italia  o  in  altro  Stato.  A  tal fine viene

    predisposto,  per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano

    (ASI),  per  i  motoveicoli  anche  dalla  Federazione Motociclistica

    Italiana  (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione

    dei veicoli.

      2.   L'esenzione  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'  estesa  agli

    autoveicoli   e   motoveicoli  di  particolare  interesse  storico  e

    collezionistico  per  i  quali il termine e' ridotto a venti anni. Si

    considerano    veicoli    di    particolare   interesse   storico   e

    collezionistico:

        a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

        b)  i  veicoli  costruiti  a scopo di ricerca tecnica o estetica,

    anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

        c)  i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui

    alle  lettere  a)  e b), rivestano un particolare interesse storico o

    collezionistico  in  ragione  del loro rilievo industriale, sportivo,

    estetico o di costume.

      3.  I  veicoli  indicati  al  comma 2 sono individuati, con propria

    determinazione,  dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale

    determinazione e' aggiornata annualmente.

      4.  I  veicoli  di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di

    utilizzazione  sulla  pubblica  strada,  ad una tassa di circolazione

    forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000

    per   i   motoveicoli.   Per   la   liquidazione,  la  riscossione  e

    l'accertamento   della   predetta  tassa,  si  applicano,  in  quanto

    compatibili,    le    disposizioni    che   disciplinano   la   tassa

    automobilistica,  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi sulle tasse

    automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della

    Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i

    predetti  veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in

    lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

    --omissis--

    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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