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30/12/2014
Governo Italiano - Legge di stabilità - Dal 01 01 2015 viene eliminata la storicità per i veicoli tra 20 e 30 anni.
--Omissis--
Comma 666. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1»
Art originale con modificheArt. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i
veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo
anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui
al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano
(ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica
Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione
dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli
autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si
considerano veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui
alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria
determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale
determinazione e' aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000
per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e
l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i
predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in
lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Estratto da:
--omissis--
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