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27/12/2013
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 - LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
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165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».
166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
[[omissis]]427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attivita' svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.
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