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  • Pubblicata in data 02/03/2005 Ricorsi allargati sulla patente

    Ricorsi allargati sulla patente

    Il Sole-24 Ore
    sezione: NORME E TRIBUTI DIRITTO E SEN data: 2005-03-02 - pag: 29
    autore: GABRIELE MASTELLARINI

    CODICE DELLA STRADA * Pronuncia del Tar Toscana mentre il Governo studia una sanatoria sui punti

    Il pagamento del verbale non chiude il rapporto FIRENZE * I punti sulla patente vanno restituiti anche per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 126 bis del Codice della strada, nella parte in cui prevede il taglio ai danni del proprietario della vettura, se è stato impossibile identificare il conducente. Mentre il Governo studia una forma di sanatoria per evitare disparità di trattamento, arrivano le prime sentenze, pronunciate sulla base dei paletti fissati dalla Consulta. E il Tar della Toscana, con la sentenza n. 874 del 23 febbraio ( prima sezione di Firenze), sottolinea « l'effetto retroattivo della dichiarazione di illegittimità costituzionale » in tutti i casi nei quali c'è stato il solo pagamento della multa. « Il rapporto giuridico in esame - si legge nella pronuncia - non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria » che deve essere separata dal provvedimento di « decurtazione del punteggio, disposta con separato atto » . Va detto che le norme dichiarate illegittime dalla Consulta cessano di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione in « Gazzetta Ufficiale » ed è impossibile pretendere la restituzione dei punti già tolti, in situazioni chiuse definitivamente. Nel caso in questione è stato possibile fare ricorso al Tar proprio grazie all'opportunità offerta dall'ultimo atto della trafila burocratica che porta al taglio dei punti: l'ordine di procedere alla revisione della patente. Con questo atto l'iter si chiude. Tuttavia, trattandosi di un provvedimento dell'amministrazione, è impugnabile davanti al Tar, che quindi ha potuto ritenere il rapporto giuridico ancora in essere e ha potuto applicare i principi fissati dalla Consulta anche ai rapporti sorti prima della pronuncia di illegittimità costituzionale ( lo spiega anche la Cassazione civile, sezione I, sentenza 7162 del 24 giugno 1995). In sostanza, il Tar offre un'interpretazione allargata e più faverovole ai ricorrenti del principio di rapporto giuridico " aperto" ( si veda anche « Il Sole 24 Ore » del 25 gennaio). Nella vicenda analizzata dal Tar di Firenze, un verbale del 10 giugno 2004 ( otto mesi prima rispetto al verdetto della Consulta) viene annullato con un ricorso depositato in tribunale il 16 febbraio 2005, venti giorni dopo l'entrata in vigore della pronuncia. La « tempestiva impugnazione della variazione di punteggio » ( comunicata a gennaio), come la definiscono i giudici amministrativi, ha fatto scaturire una sentenza di annullamento ( emessa in forma abbreviata, dopo appena sei giorni dall'istanza) che ha coinvolto tutti gli atti collegati. Sono stati dichiarati illegittimi il provvedimento di ratifica della decurtazione ( firmato dalla direzione generale della Motorizzazione) e la delibera emessa il 3 gennaio 2005 dalla Motorizzazione di Firenze, che obbligava il conducente alla ripetizione degli esami di guida, essendosi esaurito il suo credito di 20 punti disponibili. Eppure l'automobilista non tornerà a scuola, grazie anche alle sentenze della Corte costituzionale e del Tar di Firenze, che gli hanno restituito, seppure a colpi di carta bollata, i punti sottratti.
    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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