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  • Pubblicata in data 26/01/2004 Bollo, all'appello tra i rebus

    Tasse. All'appuntamento del 2 febbraio tra le vecchie regole e le novità in molte zone.
    Ogni ani ci cascano in migliaia: un po' per distrazione, un po' per la complessità delle regole, molti commettono errori sul bollo.
    Ecco una piccola guida "di sopravvivenza".

    Per chi non cambia.

    La situazione ideale riguarda chi conserva la propria auto e deve solo rinnovare il bollo appena scaduto: non deve fare altro che andare in un punto di esazione entro la fine del mese successivo a quello di scadenza riportato sulla ricevuta dell'ultimo bollo pagato.

    Ma attenti a due eccezioni:
    1) può essere che il bollo precedente fosse stato pagato in modo errato; in questo caso, occorre determinare quale sarebbe stata la scadenza corretta e riprendere i versamenti in base a quella, pagando poi le sanzioni per i periodi precedenti eventualmente rimasti scoperti (o coperti in modo insufficiente) a causa dell'errore oppure chiedendo il rimborso se l'errore aveva invece portato a duplicazioni di pagamento;

    2) dal 1° gennaio scorso i veicoli ultraventennali o che compiono 20 anni nel corso dell'anno devono cambiare scadenza, se appartengono a soggetti residenti in Lombardia che non li utilizzano per scopi professionali (si dovrà prima pagare per la frazione di anno che va fino al mese precedente l'immatricolazione e, giunti a quest'ultimo mese, si dovrà effettuare il versamento definitivo che copre 12 mesi e andrà poi ripetuto ogni anno nello stesso mese).

    Per chi vende.

    La responsabilità del versamento del bollo cade su chi risulta proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per pagare (fa fede la data in cui l'atto di vendita viene autenticato dal notaio e non quella in cui viene trascritto al Pra), che per chi si deve mettere in regola questo gennaio è lunedì prossimo, 2 febbraio.

    Per questo, chi vende o lascia in permuta con minivoltura (e non con procura a vendere) un veicolo con bollo scaduto in dicembre può non pagare se firma l'atto entro il 1° febbraio: l'obbligo cadrà sull'acquirente.

    La legge 53/83 lo dice chiaramente, anche se ciò mette ingiustamente in difficoltà i concessionari e i commercianti di veicoli che ritirano in permuta esemplari con bollo scaduto.

    Così quasi tutti gli operatori pretendono che il pagamento venga effettuato dal vecchio proprietario.

    Una prassi contro legge, che per evitare disguidi gli operatori farebbero bene a sostituire semplicemente pagando loro il bollo e rivalendosi sul vecchio proprietario: basta decurtargli la quotazione del veicolo.

    Da quest'anno il problema non si pone in Lombardia, dove la responsabilità è di chi risulta proprietario il primo giorno del periodo d'imposta, per cui il pagamento è sempre a carico del vecchio proprietario.

    Per chi compra.

    Spesso chi compra un'auto nuova ne demolisce una vecchia.
    E qui arriva la brutta sorpresa: se su quest'ultima il bollo è appena scaduto, il Fisco pretende il pagamento per un intero periodo d'imposta.
    È una prassi ventennale adottata dall'allora ministero delle Finanze e dall'Aci in contrasto con lo spirito della legge 53/83 e da quest'anno è stata corretta da alcune Regioni.
    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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