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02/10/2003
Veicoli, tagli ai costi di deposito
Per i mezzi sequestrati o confiscati la custodia sarà a carico dei proprietari
ROMA - Taglio deciso ai costi che lo Stato sostiene per il deposito dei veicoli sequestrati, confiscati o sottoposti a fermo amministrativo: l'articolo 38 del decreto legge varato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri innova sostanzialmente gli articoli 213 e 214 del Codice della strada, escludendo per quanto possibile che tali veicoli vadano nelle depositerie, i cui compensi finiscono per gravare sull'erario quando i proprietari dei mezzi non li ritirano o quando la vendita degli esemplari confiscati risulta infruttuosa (succede per tanti veicoli vecchi o danneggiati). La volontà di tagliare con decisione traspare anche dall'eliminazione di tutti i vincoli che prima rallentavano la demolizione o la vendita degli esemplari che restavano allo Stato. Custodia a domicilio.
Il principio fondamentale è l'inversione della procedura rispetto agli articoli 213 e 214 in vigore finora: nei casi in cui il Codice prevede il sequestro o la confisca del veicolo, quest'ultimo non dovrà più essere sottratto al conducente e portato in un deposito autorizzato dalla Prefettura, ma resterà affidato all'interessato, che sarà responsabile della sua custodia e potrà scegliere se provvedere da sé (nel caso disponga di uno spazio non soggetto a pubblico passaggio, per esempio un box) o se ricoverare il mezzo in un garage a sue spese.
Un meccanismo analogo è stato recentemente introdotto nel Codice della strada con il Dl 151/03 (convertito dalla legge 214/03), ma limitatamente al sequestro che scatta quando si accerta che un veicolo non è coperto da assicurazione obbligatoria Rc (articolo 193 del Codice).
Occorrerà adesso valutare se le procedure già previste per questo caso siano perfettamente armonizzate con quelle previste dal nuovo decreto legge per tutte le altre fattispecie di sequestro. Sanzioni per chi rifiuta.
La volontà di evitare a tutti i costi che i veicoli finiscano in depositeria emerge chiaramente dal regime sanzionatorio previsto dal decreto legge: addirittura, chi rifiuterà di prendere in consegna il veicolo (e quindi costringerà gli agenti a farlo rimuovere e depositare) andrà incontro a una multa di 1.549,37 euro nei casi di confisca e di 656,25 in caso di sequestro.
Trasferimenti d'ufficio. Se il proprietario continuerà a rifiutare di prendere il veicolo in consegna nei 10 giorni successivi al sequestro o al fermo, la proprietà del mezzo sarà trasferita d'ufficio al deposito, con una trascrizione al Pra senza oneri.
I veicoli trasferiti potranno essere rivenduti o rottamati.
Il decreto legge specifica che il trasferimento si considererà perfezionato con la notifica al custode-acquirente di un provvedimento di alienazione da parte dell'agenzia del Demanio, che dovrà poi essere comunicato al Pra.
In caso di confisca, quando la misura diventa definitiva, sarà sempre l'interessato a portare il veicolo dal proprio box o garage (dove lo aveva ricoverato subito dopo l'infrazione) in depositeria. Le depositerie dovranno essere convenzionate col ministero dell'Interno e l'agenzia del Demanio, secondo un protocollo d'intesa che i due enti firmeranno e dopo l'espletamento di apposite gare in cui i candidati verranno valutati in base all'economicità delle loro offerte (sia riguardo al valore che riconosceranno ai veicoli che prenderanno in carico sia riguardo alle tariffe di deposito). La depositeria alla quale dovrà essere portato il veicolo sarà scelta tra quelle convenzionate in base «al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo».
La "retroattività". Il trasferimento di proprietà d'ufficio si applica anche ai veicoli che si trovano in depositeria in quanto già sequestrati o sottoposti a fermo con le procedure in vigore finora.
Il trasferimento scatta anche per i veicoli custoditi da prima del 30 settembre 2001 (anche non confiscati), che in precedenza non si è riusciti ad alienare per mancanza di acquirenti, ma solo se immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni e privi di interesse storico.
Per agevolare le operazioni, il nuovo articolo 214-bis dispone che non è necessario documentare lo stato di conservazione dei veicoli.
SERGIO MATTEUZZI Estratto da:
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