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07/08/2003
Stranieri, stretta sui verbali non pagati
Codice della strada - La multa va definita subito o scatta il blocco di auto e camion.
ROMA - Il Codice della strada cambia anche per gli stranieri e per gli italiani che risiedono o restano a lungo all'estero. Le novità, introdotte dal 30 giugno con il decreto legge 151/03 di modifica al Codice, sono state a loro volta cambiate dal Parlamento durante la conversione in legge del decreto. Adesso, affinché le ultime modifiche siano operative, si attende la pubblicazione della nuova legge sulla «Gazzetta Ufficiale». Ecco una sintesi nella loro veste definitiva. Multe a stranieri. In caso di infrazione commessa con veicolo immatricolato all'estero (quindi anche se il conducente è italiano o risiede in Italia o ha patente italiana), il nuovo articolo 207 del Codice della strada prevede il pagamento immediato nelle mani dell'agente; in alternativa, chi vuol fare ricorso deve pagare una cauzione. Questa è di fatto doppia rispetto alla multa se lo Stato di immatricolazione del veicolo è extracomunitario e pari all'ammontare riportato sul verbale per i veicoli "comunitari". Da segnalare che tra questi ultimi rientrano adesso anche quelli immatricolati negli stati extra-Ue dello Spazio economico europeo (quindi Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in base al Trattato di Oporto del 1992 e delle sue successive modificazioni), ottemperando a una sentenza della Corte di Giustizia europea. In mancanza di denaro, scatta il fermo amministrativo del veicolo (novità operativa dal 30 giugno), che viene restituito solo ad avvenuto pagamento (della multa o della cauzione) oppure dopo 60 giorni di fermo (anche senza pagamento). Con la versione definitiva del decreto legge 151/03, tutte queste regole valgono anche quando il veicolo è immatricolato in Italia, ma il conducente ha una patente rilasciata da uno Stato non Ue: ciò colpisce pesantemente gli autonoleggi che hanno clienti extracomunitari, qualora questi non paghino la multa o la cauzione. Patente a punti. I titolari di patente estera sono esclusi dalle decurtazioni di punteggio previste invece per chi ha una licenza di guida italiana. Tuttavia, dopo le proteste delle associazioni di categoria dell'autotrasporto preoccupate per la sostanziale impunità degli autisti extracomunitari (già preferiti dai datori di lavoro per questioni di costi), la versione definitiva del decreto legge 151/03 prevede penalità sostitutive per chi ha una patente rilasciata da uno Stato estero che non prevede il meccanismo dei punti. In pratica, per ogni infrazione commessa in Italia, si prende nota del punteggio corrispondente, istituendo un apposito archivio al Centro elaborazione dati del Dipartimento trasporti terrestri (Dtt, la ex Motorizzazione). Quando la somma dei punteggi accumulati arriva a quota 20, scatta l'inibizione alla guida sul territorio italiano. La sanzione dura: due anni, se i 20 punti vengono raggiunti in un anno; un anno, se vengono accumulati in due anni; sei mesi, se vengono raggiunti in un periodo compreso tra i due e i tre anni (per periodi maggiori, non scatta alcuna inibizione). Queste sono regole che lasciano però alcune perplessità (si veda l'articolo sotto). Immatricolazione senza residenza. Gli italiani iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) e gli stranieri che, pur non risiedendo in Italia, abbiano un rapporto stabile con il nostro Paese possono immatricolare i propri veicoli con targa definitiva italiana. A una sola condizione: che eleggano domicilio presso una persona fisica residente in Italia o presso un'agenzia di pratiche automobilistiche (opzione aggiunta dalla Camera nel testo licenziato il 17 luglio scorso), cui tutte le eventuali multe potranno essere notificate. Queste novità di fatto erano già in vigore, in seguito a circolari emanate dal Dtt nel 1997 (n. 106) e nel 1999 (Protocollo n. 1912/MN5). La circolare 63 del 21 luglio 1998 chiariva che in questo nuovo regime andrebbe abolita la targa temporanea EE (Escursionisti Esteri) per tutti questi casi, visto che si può ottenere una targa normale. Ciò, tra l'altro, assicurerebbe anche l'adempimento degli obblighi Iva, che la targa EE talvolta consente di eludere. Ma il decreto legge 151/03 lascia la situazione invariata: a proposito della targa EE stabilisce solo che chi circola dopo la sua scadenza ora può evitare la confisca del veicolo se lo immatricola definitivamente. Rinnovo patente all'estero. Chi risiede o dimora fuori dall'Unione europea per almeno sei mesi può rinnovare la patente anche in loco, facendosi visitare da un medico fiduciario dell'ambasciata italiana. Quest'ultima rilascerà un certificato sostitutivo, che dovrebbe essere riconosciuto come valido per guidare all'estero (a differenza di quelli rilasciati da medici italiani). Ma al rientro in Italia il rinnovo va ripetuto con le regole ordinarie.
SERGIO MATTEUZZI Estratto da:
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