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13/12/2002
Motorizzazione - Un decreto mette il freno alle immatricolazioni di vetture a uso speciale
|Auto, stop aglimobili
Requisiti più severi per le trasformazioni dei veicoli: interventi solo su furgoni, camion o autobus
ROMA * Stop alle immatricolazioni di vetture classificate uso ufficio. Lo ha imposto il Dipartimento trasporti terrestri (Dtt) del ministero delle Infrastrutture (la ex Motorizzazione) con un decreto dirigenziale firmato il 10 dicembre e reso noto il giorno successivo sul sito internet ufficiale www.trasportinavigazione.it. Il provvedimento è un chiaro tentativo di arginare un fenomeno di elusione fiscale sempre più evidente: per aggirare le restrittive regole di deducibilità dalle imposte dirette e di indetraibilità dell'Iva sulle autovetture, le imprese e i lavoratori autonomi fanno classificare questi mezzi sotto altre categorie di veicoli, che godono invece di deducibilità e detraibilità piene.
Il nuovo decreto. Una di queste categorie è quella degli autoveicoli per uso speciale (prevista dall'articolo 54, comma 1, lettera g del Codice della strada), cui appartengono gli autoveicoli uso ufficio (elencati nell'articolo 203 del regolamento di esecuzione, al comma 2, lettera ee). Dalla fine degli anni Novanta, alcune aziende attive nel settore dell'allestimento di veicoli da lavoro hanno cominciato a offrire autovetture munite semplicemente di un tavolino rimuovibile e di una piccola cassettiera, elementi che le hanno fatte classificare come "uso ufficio". Il decreto del 10 dicembre, nel suo allegato tecnico, pone invece una serie di requisiti molto più severi, tre dei quali tagliano fuori tutte le autovetture:
1) i posti che si possono occupare durante la marcia sono al massimo tre (compreso quello del conducente) e devono trovarsi su un'unica fila di sedili;
2) dietro i posti occupabili in marcia ci deve essere un ambiente destinato all'ufficio che può essere utilizzato solo quando il veicolo è in sosta e che deve avere un'altezza interna minima di un metro e ottanta;
3) l'ambiente-ufficio deve avere almeno una porta di accesso dall'esterno autonoma rispetto agli sportelli d'ingresso ai posti occupabili durante la marcia e larga almeno mezzo metro, più una finestra apribile di superficie non inferiore a 0,40 metri quadrati.
Insomma, gli "uso ufficio" d'ora in poi potranno essere solo derivati da furgoni, camion o autobus, come d'altra parte era sempre stato prima che fosse scoperta la loro convenienza fiscale anche da parte degli utenti di autovetture: si pensi, per esempio, alle stazioni mobili delle Forze dell'ordine, schierate periodicamente nelle piazze per dare assistenza ai turisti. L'allegato tecnico detta poi due ulteriori prescrizioni sull'impianto elettrico e sui rivestimenti dell'ambiente-ufficio. Infine, il veicolo deve essere munito di estintore.
Stangata sulla "Tremonti-bis". Il decreto giunge proprio quando la richiesta di vetture da immatricolare come uffici mobili è al massimo: molti imprenditori e lavoratori autonomi hanno ordinato esemplari proprio di recente, in modo da massimare le agevolazioni fiscali sugli investimenti previste dalla legge "Tremonti-bis" prima della loro scadenza, fissata al 31 dicembre. Se gli uffici provinciali del Dtt daranno immediata applicazione al decreto, molti non potranno immatricolare il loro veicolo come "uso ufficio": la norma non è chiarissima, ma i nuovi limiti dovrebbero valere non solo per tutte le nuove omologazioni di modelli, ma anche per tutte le trasformazioni in esemplare unico delle singole vetture, che poi al momento sono la procedura seguita dagli allestitori attualmente operanti sul mercato.
Le regole fiscali. Ricordiamo che, indipendentemente dalla "Tremonti-bis", molti hanno scelto la classificazione "uso ufficio" per gli evidenti vantaggi in tema di detraibilità e di deducibilità (si vede la scheda sopra).
Questi vantaggi sono comunque subordinati al fatto che il veicolo sia utilizzato esclusivamente come bene strumentale, in ossequio al principio dell'inerenza fissato sia in materia di Iva (articolo 19 del Dpr 633/72) sia di imposte dirette (articolo 75 del Dpr 917/86).
Inoltre, il concetto d'inerenza viene interpretato in modo restrittivo dall'agenzia delle Entrate: con la risoluzione 179/E del 12 novembre 2001, è stato stabilito che esso non sussiste nelle attività che non comportino la necessità di avere. La risoluzione ha escluso espressamente l'inerenza se l'uso del veicolo consiste nel semplice spostamento di beni e persone.
SERGIO MATTEUZZI
I vantaggi fiscali dell'ufficio mobile
Differenze di regime tributario tra gli autoveicoli per uso speciale e le autovetture
Iva
Autoveicoli a uso speciale. Detraibilità piena dell'Imposta sul valore aggiunto versata sull'acquisto
Autovetture. Detraibilità limitata al 10 per cento dell'ammontare dell'imposta
Imposte dirette
Autoveicoli a uso speciale. Deducibilità integrale dal reddito imponibile dei costi di acquisto e di uso del veicolo Autovetture. Deducibilità dei costi solo al 50 per cento. Inoltre, nel caso dell'acquisto, c'è un tetto al valore della vettura di 18.075,99 euro: l'ammontare massimo della deduzione per l'acquisto è quindi il 50% di questa cifra
Tutti questi vantaggi valgono anche per le autovetture classificate come autocarri. Trattamenti differenziati sono previsti per gli agenti di commercio e nel caso in cui il bene sia strettamente strumentale rispetto all'attività del contribuente e nel caso in cui sia acquisito con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
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