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  • Pubblicata in data 13/02/2001 AMBIENTE: DAL 2002 STOP BENZINA PIOMBO; ECCO REGOLAMENTO

    AMBIENTE: DAL 2002 STOP BENZINA PIOMBO; ECCO REGOLAMENTO
    Gazzetta Ufficiale
    AMBIENTE: DAL 2002 STOP BENZINA PIOMBO; ECCO REGOLAMENTO   

    (ANSA) - ROMA, 12 FEB - Con un Dcpm, il n.434 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene definitivamente segnata la fine della benzina con il piombo. Secondo il regolamento infatti, che recepisce la direttiva 98/70 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, a decorrere dall'1 gennaio 2002 il mercato e' interdetto alla benzina contenente piombo, mettendo fuorilegge anche quella con contenuti non superiori a 0,15 g per litro. Fatte salve le scorte necessarie a soddisfare la domanda da parte dei possessori di auto storiche, che potranno utilizzarle sotto la responsabilita' delle associazioni riconosciute. Ma il regolamento detta nuove regole anche per il carburante senza piombo, indicando le specifiche ecologiche necessarie in numero di ottani, in tensione di vapore, in distillazione, in contenuti di idrocarburi, olefinici, aromatici e benzene, oltre che di zolfo e piombo, secondo le norme Iso 4259, e quindi i requisiti che dovranno contraddistinguere la benzina senza piombo. In assenza dei quali ne verra' proibita l'immissione sul mercato. Il provvedimento regola inoltre l'immissione sul mercato del combustibile diesel, identificando le specifiche ecologiche relative al numero di cetano, alla distillazione, ai contenuti di aromatici e al tenore di zolfo, secondo le norme Iso 4259. A decorrere dall'1 gennaio 2005 infatti, e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo superiore a 50 mg per kg. E' prevista una deroga, fino all'1 gennaio 2007, qualora venga documentata la difficolta' da parte dei produttori, a effettuare le necessarie modifiche agli stabilimenti di produzione nell'arco di tempo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e l'1 gennaio 2005. Per quanto invece riguarda il dettato del Dpcm n.349 del 1986 che in determinate zone, i combustibili destinati a tutti i veicoli o a parte di essi possano essere immessi sul mercato solo se conformi a specifiche ecologiche piu' severe e restrittive di quelle ora previste nel regolamento, si stabilisce che spetta ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanita' presentare una richiesta in tal senso alla Commissione europea motivandola con particolari esigenze di salvaguardia della qualita' ambientale e di difesa della salute dei cittadini. Mentre particolari cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi puo' comportare una deroga ai valori limite dei combustibili ma per un periodo non superiore ai sei mesi e previa autorizzazione della commissione europea. Alla quale il Ministero dell'Ambiente sara' tenuto a inviare una relazione annuale sulla qualita' dei combustibili a partire dal 2002. (ANSA).

    XLO/GAM 12/02/2001 00:07


    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Ansa
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