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  • Pubblicata in data 04/02/2001 Aziende, autotrasportatori, possessori di veicoli immatricolati come AUTOCARRO" - Tempo fino al 31 ottobre per eliminare la «massa» dal libretto - Basta l’autocertificazione per tagliare il bollo-rimorchi

    Sabato 3 Febbraio 2001 norme e tributi Tempo fino al 31 ottobre per eliminare la «massa» dal libretto. Basta l’autocertificazione per tagliare il bollo-rimorchi. ROMA - I camionisti hanno tempo fino al 31 ottobre per eliminare dalla carta di circolazione la «massa rimorchiabile». E pagare di conseguenza meno per il bollo rimorchio in scadenza il 28 febbraio prossimo. Questa opportunità riguarda quei camion che pur essendo adibiti al trasporto di cose, e quindi con sul libretto la dicitura di massa rimorchiabile, in realtà non hanno installato il gancio di traino. A stabilirlo è stata l’Agenzia delle Entrate del ministero delle Finanze che con la circolare n. 12 del 31 gennaio (che va a integrare la circolare n. 2 del 15 gennaio, si veda «Il Sole-24 Ore» del 17 gennaio) sposta di nove mesi il termine — originariamente fissato al 31 gennaio — per la presentazione da parte dei camionisti della richiesta di modifica della carta di circolazione. Con la precedente circolare n. 2 del 15 gennaio era stato precisato infatti che, per stabilire il tributo da pagare in "proporzione" anche alla capacità di traino del veicolo, occorreva fare riferimento alla «massa rimorchiabile» così come annotato sulla carta di circolazione. Ed eventuali limitazioni, appunto, alla capacità di traino portano a una riduzione della cifra da pagare per il bollo rimorchio così come ha disposto il collegato fiscale (342/2000) alla Finanziaria per il 2000. Per risolvere i problemi incontrati da questa particolare categoria di camionisti nel modificare il libretto entro il 31 gennaio, così come ha disposto la circolare n. 207/E del 16 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha concesso «in alternativa alla annotazione della limitazione sulla carta di circolazione», di presentare agli uffici preposti al pagamento della tassa automobilistica (per esempio, le agenzie pratiche auto) una dichiarazione con la quale gli interessati si impegnano a richiedere «l’eliminazione» agli uffici della Motorizzazione entro il 31 ottobre. Questa "autocertificazione" consentirà di pagare il tributo secondo l’importo previsto dalle tariffe attuali solo per le automotrici e saranno gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e le regioni a controllare che le limitazioni dichiarate siano state effettivamente richieste entro i tempi. La circolare precisa, inoltre, che qualora gli interessati non presentino alla Motorizzazione la domanda entro il 31 ottobre, il versamento della tassa automobilistica risulterà insufficiente e, pertanto, sarà dovuta oltre alla differenza del tributo e ai relativi interessi anche la sanzione amministrativa. Nella circolare, infine, trova spazio anche una precisazione riguardo la proroga dei termini (stabiliti dalla circolare 207/E) per il pagamento del bollo rimorchio. Al pagamento, infatti, sono tenuti anche i contribuenti che alla scadenza di ogni singolo periodo di riferimento del tributo risultavano, dai Pubblici registri automobilistici, proprietari dei veicoli. Infatti, al fine di individuare il soggetto obbligato, non ha importanza che il termine di pagamento della tassa relativa al 2000 sia stato prorogato. ---firma---Marcello Frisone Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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