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  • Pubblicata in data 30/01/2001 Bollo auto entro domani senza sanzioni

    Bollo auto entro domani senza sanzioni
     

    Martedì 30 Gennaio 2001 norme e tributi
    Bollo auto entro domani senza sanzioni

    È agli sgoccioli il conto alla rovescia per il versamento del bollo auto 2001. Alla cassa, entro domani, sono chiamati gli automobilisti con ultima tassa pagata fino a dicembre 2000. Da giovedì, 1° febbraio, scatteranno le sanzioni ridotte del 3,75%, oltre agli interessi legali fino a venerdì 2 marzo. La tariffa "benzina" relativa alle vetture è ferma a 5mila lire annue a kW (pari a 3.680 lire a Cv) su tutto il territorio nazionale, compresa l’Emilia Romagna, dove è in vigore dal 1° gennaio la riduzione del 10% rispetto al 2000.

    Relativamente ai disabili, esordisce quest’anno l’esenzione permanente relativa all’auto posseduta da non vedenti e non udenti, entro la cilindrata massima di 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800, se diesel. C’è poi l’esenzione che riguarda i disabili mentali, interessati da provvedimenti che abbiano accertato un’invalidità grave con obbligo di accompagnamento: in entrambi i casi non è richiesto dalla legge il requisito dell’adattamento del veicolo. Anche se va tenuto conto che la circolare 6/E del 26 gennaio scorso subordina il beneficio alla mancata imposizione dell’adattamento da parte della commissione medica locale. Destinatario dell’agevolazione può essere anche un familiare del disabile, quando quest’ultimo possegga un reddito lordo annuo non superiore a 5,5 milioni.

    In tutte e due le ipotesi, inoltre, dovrebbe essere necessario presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il riconoscimento dell’esenzione. Le istruzioni diffuse non contengono le precisazioni necessarie. In analoga ipotesi, tuttavia, è stato consentito, in passato (circolare 186/E del 1998), di formulare la domanda dopo la scadenza dell’obbligo di pagamento (e, precisamente, entro 90 giorni da questa). Ciò significa che chi è sicuro di "meritare" l’esenzione potrebbe limitarsi, per ora, a non pagare, salvo poi formalizzare a posteriori con più calma l’istanza presso l’ufficio competente. Per i vari casi dubbi, inoltre, la circolare 186/E del 1998, pur senza che fosse in vigore il principio ribadito dall’articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), prescrisse agli uffici di consentire al destinatario di un eventuale diniego postumo dell’istanza, di poter effettuare a distanza di tempo il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del diniego, senza applicazione di sanzioni. È da ritenere che analogo destino venga riservato alle istanze che saranno presentate nei prossimi giorni su questioni effettivamente controverse.

    Con la scadenza di gennaio debutta inoltre, per la generalità degli automobilisti, l’esenzione nei riguardi di qualsiasi tipologia di veicolo (esclusi quelli da considerare a uso professionale) con un’anzianità pari ad almeno 30 anni, rispetto alla data di immatricolazione, risultante dal libretto di circolazione. Stando al dato testuale dell’articolo 63 della legge 342/2000, dovrebbero in teoria rientrare in questa fattispecie i veicoli immatricolati fino all’anno 1971. Manca tuttavia una conferma ufficiale. Per usufruire di quest’ultimo beneficio il contribuente interessato non deve fare nessuna richiesta, limitandosi a non pagare il normale bollo. Diversa è invece la posizione di chi ha un veicolo con anzianità tra i 20 e i 30 anni. In questo caso l’esenzione non spetta a tutti, ma è subordinata alla "determinazione" dell’Asi (Automotoclub storico italiano), o, per le due ruote, della Fmi (Federazione motociclistica italiana). Sia per l’auto "anziana" (almeno 30 anni) che per quella "storica" (tra 20 e 30 anni) è dovuta, in sostituzione della soppressa tassa di possesso, una tassa fissa di 50mila lire annue (20mila lire per le moto) da versare prima della messa in circolazione su strade pubbliche.

    Giuseppe Pasquale


    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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