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  • Pubblicata in data 30/01/2001 La vettura agevolata senza limite di valore.

    La vettura agevolata senza limite di valore

    Lunedì 29 Gennaio 2001 norme e tributi
    La vettura agevolata senza limite di valore. Non è dovuto il bollo, l’Iva è ridotta al 4 per cento, le spese di acquisto sono scontabili per il 19%

    La spesa sostenuta per l’acquisto di veicoli da parte dei portatori di handicap o dei loro familiari cui sono fiscalmente a carico gode di svariate agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette. Condizione essenziale per fruirne è che i mezzi siano intestati ai portatori di handicap o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico. Restano esclusi dall’agevolazione i veicoli che, pur se adattati al trasporto dei disabili, sono intestati a società, a enti o a persone diverse dagli invalidi. Possono essere intestatari del veicolo anche i portatori di handicap che non hanno conseguito la patente di guida, anche se i familiari cui sono a carico ne sono pure sprovvisti. I veicoli, pertanto, saranno guidati da altre persone, munite di patente. Gli invalidi che beneficiano delle agevolazioni, sia italiani, stranieri o apolidi, devono essere residenti o domiciliati in Italia.

    Natura delle agevolazioni. Le agevolazioni fiscali consistono:

    in materia di Iva, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento alle cessioni e importazioni di veicoli per invalidi, accessori, strumenti e alle prestazioni di sevizi rese per adattare i veicoli, sia nuovi che usati;

    in materia di imposte sui redditinelladetraibilità, dall’Irpef dovuta dall’invalido o dal familiare cui è a carico, di un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto del veicolo;

    in materia di imposta erariale di trascrizione e di imposta di registro nell’esenzione per gli atti di natura traslativa (atti di vendita) o dichiarativa aventi a oggetto i veicoli per invalidi, esclusi quelli per i non vedenti e i non udenti;

    in materia di tasse automobilistiche, che non sono dovute.

    I benefici si applicano all’acquisto dei veicoli e non alla loro locazione finanziaria o al noleggio.

    Condizioni per l’applicazionedelleagevolazioni. L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% e delle altre agevolazioni indicate è consentita se sussistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni previste dall’articolo 8, commi 1, 3, 4 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97:

    il soggetto è stato dichiarato portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dalla commissione medica dell’Unità sanitaria locale o da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.) (circolare 186/E del 15 luglio 1998);

    il veicolo oggetto della cessione e destinato a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti viene adattato, prima della vendita, al fine di consentire la locomozione del portatore di handicap;

    gli adattamenti, quando eseguiti, devono essere annotati sulla carta di circolazione.

    Per i non vedenti e i non udenti, che hanno necessità di essere accompagnati, non sono necessarie modifiche strutturali (circolare 12 aprile 2000, n. 74/E).

    Per i soggetti con handicap psichico o mentale e per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, la circolare 3 gennaio 2001 n. 1, ha precisato che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora prescritti dalla competente commissione medica.

    Limitiall’agevolazione Iva.L’agevolazioneIva dell’aliquota ridotta si applica senza limiti di valore, ma per una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo acquistato con aliquota agevolata sia stato cancellato dal pubblico registro automobilisticoanorma dell’articolo 103 del Codice della strada, approvato con Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

    Limiti alla detrazione Irpef. La detrazione d’imposta ai fini Irpef, spettante al disabile o al familiare cui è a carico, si può alternativamente utilizzare nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, ovvero in quattro rate costanti nell’anno stesso e nei tre successivi. La ripartizione in quattro anni è consentita a prescindere dal valore di acquisto del mezzo e non è operante il limite dei 30 milioni di lire di costo che è previsto, solo per le spese sanitarie, dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge finanziaria per il 2001. La detrazione compete per un solo autoveicolo nel limite di spesa di 35 milioni di lire e se ne può beneficiare una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che l’autoveicolo non risulti cancellato dal Pra.

    Adattamenti del veicolo. Gli adattamenti effettuati su veicoli destinati a invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, quando obbligatori, possono essere di qualunque tipo, possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono rispettare la duplice condizione che siano finalizzati a consentire la locomozione del soggetto portatore di handicap, il quale, senza quegli adattamenti, non potrebbe utilizzare il veicolo e che risultino dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione civile (circolare 15 luglio 1998, n. 186/E). Vi rientra, a esempio, anche il cambio automatico, purché prescritto dalle commissioni mediche.

    Veicoli oggetto dell’agevolazione. Gli autoveicoli alle cui cessioni può essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 4% e le altre agevolazioni viste precedentemente sono quelli, nuovi o usati, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del Codice della Strada di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici (dal 1º gennaio 2001), se con motore diesel. Le agevolazioni si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f), del Codice della strada.

    Maurizio Reggi


    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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