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30/01/2001
La gestione del parco macchine impegna imprese e professionisti nella corretta applicazione dei criteri per scalare le uscite dal reddito
Lunedì 29 Gennaio 2001 norme e tributi
La gestione del parco macchine impegna imprese e professionisti nella corretta applicazione dei criteri per scalare le uscite dal redditoAutoveicoli alla prova dei costi deducibili Regole diverse a seconda dellutilizzo: dal bene esclusivamente strumentale allattività fino alla destinazione per impiego pubblico La gestione dellauto impegna sempre più le imprese e i professionisti. Lindividuazione dei criteri corretti per la deducibilità dei costi (integrale o limitata), insieme ai calcoli per lammortamento delle spese, sono complicati dalla presenza di percentuali e regole diverse (ad esempio, auto acquistate prima o dopo il 1997). Per non parlare delle modifiche normative, come quella introdotta di recente per i collaboratori. Ecco allora una guida alle modalità per applicare i due criteri e un vademecum per facilitare i conteggi delle quote di ammortamento delle vetture usate dagli imprenditori e dai dipendenti di società.
Veicoliesclusivamente strumentali. Lutilizzo esclusivo dei veicoli come beni strumentali nellattività propria dellimpresa si verifica, secondo lamministrazione finanziaria, soltanto per quelli senza i quali «lattività stessa non può essere esercitata». In altri termini, la strumentalità del mezzo deve essere diretta e non accessoria; per esemplificare questo concetto il ministero ripropone (nella circolare 48/E del 10 febbraio 1998) lesempio delle autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio, gli aeromobili da turismo e le imbarcazaioni da diporto utilizzati dalle scuole per laddestramento al volo e alla navigazione. A ben vedere, tuttavia, in questultima esemplificazione non si può parlare di strumentalità diretta dato che i ricavi delle scuole di addestramento non promanano dagli aeromobili (come invece avviene in caso di noleggio),madallattività svolta dagli istruttori con lutilizzo degli stessi aeromobili. I veicoli, dunque, anche se considerati strumentali nellattività propria, nel secondo esempio non sono direttamente impiegati per conseguire ricavi, ma svolgono una funzione meramente strumentale e accessoria. Sotto questo profilo, si ritiene che lautovettura di una scuola guida o quella della rete vendita di unimpresa commerciale assolvono funzioni del tutto identiche, in quanto in entrambi i casi lattività non può essere svolta senza lutilizzazione di questo bene strumentale (autovettura).
Deve concludersi, pertanto, che indipendentemente dalle poche esemplificazioni fatte in questi anni dal ministero (il che è indicativo delle difficoltà di interpretare correttamente la volontà del legislatore), il concetto di esclusivamente strumentale nellattività propria dellimpresa trova margini di applicazione diversi e sicuramente più ampi. In proposito si ricorda che giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (la più recente: Cassazione civile n. 14619 del 10 novembre 2000) afferma che la cosiddetta interpretazione ministeriale, contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, perché lamministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, la stessa amministrazione e il contribuente si trovano su un piano di parità.
Autovettureadibitea uso pubblico. Questa fattispecie, nellambito delle quattro categorie di mezzi individuati dallarticolo 121-bis del Tuir, può riguardare unicamente le autovetture. In ogni caso, questo impiego è soggetto a leggi specifiche che richiedono dei nulla osta da parte delle autorità competenti per cui, come ha giustamente sottolineato la circolare 48/E «non si pongono particolari problemi in merito allindividuazione dei veicoli a uso pubblico, in quanto la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione».
Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per quanto concerne i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo dimposta, cè da rilevare, innanzitutto, che la piena deducibilità opera anche per i costi e le spese idealmente riferibili alla parte del periodo in cui non si dovesse verificare luso promiscuo. La stessa circolare 48/E, per quel che attiene luso promiscuo di un veicolo, ritiene necessario che venga provato con certezza questo utilizzo attraverso idonea documentazione e a questo scopo suggerisce linserimento di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente. Relativamente al criterio temporale, sempre la circolare 48/E, afferma che il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo dimposta del datore di lavoro, senza che sia necessario, peraltro, che lutilizzo avvenga in modo continuativo né che lo stesso sia riferibile allo stesso dipendente.
Adalberto Gambetti
Giampaolo Giuliani
Veicolo Soggetto Impiego dei veicoli Esclusivamente strumentali; adibiti a uso pubblico; dati in uso promiscuo ai dipendenti Altri impieghi Autovetture,
autocaravan;
motocicli;
ciclomotoriImpresa 100% 50% (1) Agenti e rappresentanti 100% 80% (1) Lavoratori autonomi 100% 50% (1) (2) Altri veicoli non precedentemente
individuatiTutti gli operatori economici 100% 100% (3)
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