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  • Pubblicata in data 30/01/2001 La gestione del parco macchine impegna imprese e professionisti nella corretta applicazione dei criteri per scalare le uscite dal reddito

    Lunedì 29 Gennaio 2001 norme e tributi
    La gestione del parco macchine impegna imprese e professionisti nella corretta applicazione dei criteri per scalare le uscite dal reddito Autoveicoli alla prova dei costi deducibili Regole diverse a seconda dell’utilizzo: dal bene esclusivamente strumentale all’attività fino alla destinazione per impiego pubblico

    La gestione dell’auto impegna sempre più le imprese e i professionisti. L’individuazione dei criteri corretti per la deducibilità dei costi (integrale o limitata), insieme ai calcoli per l’ammortamento delle spese, sono complicati dalla presenza di percentuali e regole diverse (ad esempio, auto acquistate prima o dopo il 1997). Per non parlare delle modifiche normative, come quella introdotta di recente per i collaboratori. Ecco allora una guida alle modalità per applicare i due criteri e un vademecum per facilitare i conteggi delle quote di ammortamento delle vetture usate dagli imprenditori e dai dipendenti di società.

    Veicoliesclusivamente strumentali. L’utilizzo esclusivo dei veicoli come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa si verifica, secondo l’amministrazione finanziaria, soltanto per quelli senza i quali «l’attività stessa non può essere esercitata». In altri termini, la strumentalità del mezzo deve essere diretta e non accessoria; per esemplificare questo concetto il ministero ripropone (nella circolare 48/E del 10 febbraio 1998) l’esempio delle autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio, gli aeromobili da turismo e le imbarcazaioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione. A ben vedere, tuttavia, in quest’ultima esemplificazione non si può parlare di strumentalità diretta dato che i ricavi delle scuole di addestramento non promanano dagli aeromobili (come invece avviene in caso di noleggio),madall’attività svolta dagli istruttori con l’utilizzo degli stessi aeromobili. I veicoli, dunque, anche se considerati strumentali nell’attività propria, nel secondo esempio non sono direttamente impiegati per conseguire ricavi, ma svolgono una funzione meramente strumentale e accessoria. Sotto questo profilo, si ritiene che l’autovettura di una scuola guida o quella della rete vendita di un’impresa commerciale assolvono funzioni del tutto identiche, in quanto in entrambi i casi l’attività non può essere svolta senza l’utilizzazione di questo bene strumentale (autovettura).

    Deve concludersi, pertanto, che indipendentemente dalle poche esemplificazioni fatte in questi anni dal ministero (il che è indicativo delle difficoltà di interpretare correttamente la volontà del legislatore), il concetto di esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa trova margini di applicazione diversi e sicuramente più ampi. In proposito si ricorda che giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (la più recente: Cassazione civile n. 14619 del 10 novembre 2000) afferma che la cosiddetta interpretazione ministeriale, contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, perché l’amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, la stessa amministrazione e il contribuente si trovano su un piano di parità.

    Autovettureadibitea uso pubblico. Questa fattispecie, nell’ambito delle quattro categorie di mezzi individuati dall’articolo 121-bis del Tuir, può riguardare unicamente le autovetture. In ogni caso, questo impiego è soggetto a leggi specifiche che richiedono dei nulla osta da parte delle autorità competenti per cui, come ha giustamente sottolineato la circolare 48/E «non si pongono particolari problemi in merito all’individuazione dei veicoli a uso pubblico, in quanto la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione».

    Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per quanto concerne i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, c’è da rilevare, innanzitutto, che la piena deducibilità opera anche per i costi e le spese idealmente riferibili alla parte del periodo in cui non si dovesse verificare l’uso promiscuo. La stessa circolare 48/E, per quel che attiene l’uso promiscuo di un veicolo, ritiene necessario che venga provato con certezza questo utilizzo attraverso idonea documentazione e a questo scopo suggerisce l’inserimento di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente. Relativamente al criterio temporale, sempre la circolare 48/E, afferma che il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, senza che sia necessario, peraltro, che l’utilizzo avvenga in modo continuativo né che lo stesso sia riferibile allo stesso dipendente.

    Adalberto Gambetti
    Giampaolo Giuliani

    Veicolo Soggetto Impiego dei veicoli
    Esclusivamente strumentali; adibiti a uso pubblico; dati in uso promiscuo ai dipendenti Altri impieghi
    Autovetture,

    autocaravan;

    motocicli;

    ciclomotori
    Impresa 100% 50% (1)
    Agenti e rappresentanti 100% 80% (1)
    Lavoratori autonomi 100% 50% (1) (2)
    Altri veicoli non precedentemente

    individuati
    Tutti gli operatori economici 100% 100% (3)


    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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