-
23/01/2001
Debutta l’esenzione per le vetture «anziane»
Debutta lesenzione per le vetture «anziane» Estratto da:
Lunedì 22 Gennaio 2001 norme e tributi
Debutta lesenzione per le vetture «anziane» Tra le novità del 2001 debutta lesenzione prevista per le auto "anziane". Quelle costruite da almeno 30 anni diventano esenti tout court dalla tassa di possesso. In sostituzione, dovrà essere pagata una tassa di circolazione pari, per tutte le categorie di autoveicolo, a 50mila lire.
Questa tassa, tuttavia, non sarà dovuta se la vettura resta in garage per tutto lanno solare, cioè se non circola mai su strade pubbliche. Stessa agevolazione si avrà per le moto (compresi i motocarri), con lunica differenza che in questo caso la tassa di circolazione eventualmente dovuta scende a 20mila lire annue. A questi benefici si aggiunge, per tutti questi veicoli, la riduzione dellimposta provinciale di trascrizione (Ipt) sui passaggi di proprietà, la quale scende alla misura fissa di 100mila lire per gli autoveicoli e a 50mila lire per i motoveicoli. Per un difetto di coordinamento, questultima previsione "agevolativa" finisce per istituire, nei riguardi dei vecchi motocicli, unimposta che prima non esisteva. La conseguenza dovrebbe in teoria significare che sarebbero chiamati a pagare lIpt di 50mila lire tutti i motoveicoli "anziani", comprese le vecchie moto che invece sono esenti da questo tributo per via di unesenzione generale che riguarda tutte le due ruote.
Mentre per lIpt lentrata in vigore delle riduzioni decorre dal 10 dicembre 2000, nei riguardi della tassa auto il beneficio dellesenzione comincia a dispiegare i suoi effetti a partire dal rinnovo del bollo auto dovuto da gennaio 2001. In questa prima scadenza, il vantaggio dovrebbe riguardare tutti gli autoveicoli che dal libretto di circolazione risultano immatricolati, considerando il dato testuale della norma, entro il 1971.
Sono comunque esclusi da questi benefici (sia ai fini del bollo auto che dellIpt) i mezzi «adibiti a uso professionale». La circolare 207/E del 16 novembre ha interpretato questa limitazione di legge come riferita, a esempio, «agli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida» (si tratta di veicoli per i quali è prescritto, ai fini della stessa immatricolazione, un titolo abilitativo, per cui sono da ritenere compresi anche quelli destinati a uso pubblico di linea e i veicoli per uso speciale o per trasporti specifici). Sembra, pertanto, che lesclusione dal beneficio non riguarderà, tout court, i veicoli intestati a imprese o a professionisti e utilizzati dagli stessi semplicemente come beni strumentali, ma solo quelli per i quali luso professionale sia rilevabile dagli stessi documenti dellauto. Ciò è quanto lascia intendere la circolare 207/E, la quale tuttavia non è del tutto esplicita su questo punto.
Se il veicolo ha invece compiuto solo ventanni, allora lesenzione dal bollo auto e la riduzione dellIpt (nella stessa misura vista sopra) non è automatica, ma è riconosciuta solo per una tipologia di veicolo avente i particolari requisiti tecnici e di originalità, per poter essere considerato "storico". È necessario, in questo caso, che il veicolo rientri tra quelli compresi in apposita determinazione dellAsi (Automotoclub storico italiano) che attesterà quali sono i veicoli ammessi a questo regime agevolato. Anche in questa ipotesi scatterà, in caso di circolazione, lobbligo di pagare la tassa di 50 o 20mila lire.
Dettaglio News