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  • Pubblicata in data 23/01/2001 Tempi lunghi per il via allo sportello telematico

    Tempi lunghi per il via allo sportello telematico


    Lunedì 22 Gennaio 2001 norme e tributi
    Tempi lunghi per il via allo sportello telematico. Il decreto per la semplificazione è in vigore da dicembre: previsti 4.500 uffici di consulenza per tutte le pratiche

    Come avviene per le procedure burocratiche di prima iscrizione di un veicolo nuovo, anche dopo aver effettuato un passaggio di proprietà dell’usato l’automobilista deve tuttora vedersela con due distinti uffici che gestiscono separatamente i due registri: il Pra e la Motorizzazione. Nel caso di vendita dell’usato tocca al venditore (solo a costui) recarsi presso il notaio e sottoscrivere con firma autenticata la dichiarazione di vendita (non serve a questo riguardo la firma dell’acquirente).

    L’obbligo di registrazione del passaggio di proprietà, che va eseguito (sia al Pra che alla Motorizzazione) entro sessanta giorni dalla data della scrittura privata autenticata, è posto a carico dell’acquirente, sotto pena di notevoli sanzioni (da uno a 5 milioni di lire) stabilite dal Codice della Strada per il caso di ritardo od omissione. Circa l’individuazione del soggetto tenuto a sopportare le spese di vendita fa fede l’accordo intervenuto tra le parti. In mancanza, queste si considerano a carico dell’acquirente, ai sensi dell’articolo 1475 del Codice civile. L’Ipt, nei trapassi dell’usato, non è fissa, ma variabile in misura proporzionale alla potenza effettiva della vettura (a meno che l’auto non sia stata venduta da un’impresa o comunque da un soggetto Iva). A sua volta, l’importo stabilito per una certa potenza varia da provincia a provincia: per una vettura di 80 kW di potenza effettiva, a esempio, l’imposta varia da un minimo di 544mila lire a un massimo di 653mila, nelle province in cui è stato deliberato l’aumento del 20 per cento.

    Restano ovviamente fermi gli altri importi che normalmente si pagano per ottenere la registrazione di un passaggio di proprietà. Ciò vale sia per l’imposta di bollo (pari a lire 40mila se l’auto possiede già il certificato di proprietà, ovvero a 60mila lire se si possiede invece il vecchio foglio complementare), sia per gli emolumenti dovuti al Pra (pari a lire 40.500), mentre ai fini del separato passaggio da registrare presso la Motorizzazione la somma da versare è pari a 33mila lire, comprese le spese per i due versamenti postali.

    Lo sportello telematico. Dal 21 dicembre 2000 è in vigore la normativa di semplificazione che prevede l’istituzione dello sportello telematico per l’automobilista (Dpr 358/2000). La riforma comporterà l’apertura presso circa 4.500 studi di consulenza automobilistica presenti sul territorio nazionale (comprese le delegazioni Aci) di uno sportello telematico in grado di rilasciare targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà, contestualmente alla richiesta presso la stessa agenzia abilitata. Nonostante l’entrata in vigore delle nuove norme, tuttavia, in concreto lo sportello telematico tutt’oggi esiste solo in alcune Province dove esso viene attuato da Aci e Unasca (l’associazione delle agenzie di pratiche auto) a titolo sperimentale. Saranno infatti necessari tempi tecnici per dotare i singoli sportelli delle interconnessioni telematiche unificate tra Pra, Motorizzazione e agenzie. Il nodo resta anche in questo caso quello di un difficile dialogo tra i due organismi che si contendono da anni l’esclusiva nella gestione di questo settore: ministero dei Trasporti e Aci. Si profilano, al riguardo, tempi di realizzazione tutt’altro che brevi, anche al di là delle scadenze massime stabilite nel regolamento (si veda la tabella).

    La semplificazione verterà sui passaggi di proprietà auto sia per quanto riguarda l’immatricolazione del nuovo che per le registrazioni amministrative necessarie dopo un trapasso dell’usato. Rientrerà nei compiti dello "sportello telematico" anche il rinnovo di immatricolazione dovuto a perdita di una targa per smarrimento, distruzione o furto. E inoltre, presso gli studi di consulenza automobilistica, si potranno espletare anche le pratiche di cancellazione del veicolo. Resteranno invece fuori dallo sportello telematico le pratiche amministrative relative a veicoli provenienti dall’estero e quelle per la cui intestazione è necessario verificare il possesso di particolari titoli di legittimazione (a esempio, pratiche sul passaggi dei taxi).

    La riforma in arrivo non ha niente a che vedere, inoltre, con le pratiche di revisione, né con quelle relative al rilascio della patente di guida, o con altro tipo di pratiche, per le quali restano ferme le procedure attuali. Per il passaggio di proprietà resta la procedura basata sulla sottoscrizione dell’atto notarile da parte del solo venditore e l’obbligo di annotare il trapasso sia sulla carta di circolazione che sul certificato di proprietà. La richiesta di registrazione nel Pra si potrà effettuare però senza più vincoli di territorialità, e quindi in uno sportello localizzato dovunque, anche al di fuori della provincia di attuale intestazione del veicolo.

    L’aggiornamento dell’intestazione di proprietà, da farsi contestualmente sui due documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà), in teoria dovrebbe trasformarsi in un vincolo per l’utente, nel senso che, stando per lo meno alla norma approvata, non sarebbe più consentito espletare la pratica in due tempi. Ciò avrà due effetti di razionalizzazione significativi quando tale sistema andrà a regime: da un lato, chi acquista un’auto nuova riceverà sin dal primo momento il certificato di proprietà, insieme alla carta di circolazione. Per cui, a differenza di oggi, l’acquirente sarà al riparo dal rischio di perdita dei diritti sull’auto a seguito di eventuale fallimento del concessionario o di altre anomale vicende accadute nelle more della registrazione postuma al Pra.

    Dall’altro lato, il vincolo per l’automobilista di effettuare in blocco entrambe le pratiche consentirà al sistema di porre un argine all’odierna consuetudine elusiva secondo cui, ai fini della registrazione del passaggio relativo a un’auto usata, l’acquirente può limitarsi a far annotare il trapasso solo sulla carta di circolazione, potendo dopo circolare "in regola" pur senza avere espletato l’ulteriore incombenza presso il Pra.


    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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