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23/01/2001
Tempi lunghi per il via allo sportello telematico
Tempi lunghi per il via allo sportello telematico Estratto da:
Lunedì 22 Gennaio 2001 norme e tributi
Tempi lunghi per il via allo sportello telematico . Il decreto per la semplificazione è in vigore da dicembre: previsti 4.500 uffici di consulenza per tutte le praticheCome avviene per le procedure burocratiche di prima iscrizione di un veicolo nuovo, anche dopo aver effettuato un passaggio di proprietà dellusato lautomobilista deve tuttora vedersela con due distinti uffici che gestiscono separatamente i due registri: il Pra e la Motorizzazione. Nel caso di vendita dellusato tocca al venditore (solo a costui) recarsi presso il notaio e sottoscrivere con firma autenticata la dichiarazione di vendita (non serve a questo riguardo la firma dellacquirente).
Lobbligo di registrazione del passaggio di proprietà, che va eseguito (sia al Pra che alla Motorizzazione) entro sessanta giorni dalla data della scrittura privata autenticata, è posto a carico dellacquirente, sotto pena di notevoli sanzioni (da uno a 5 milioni di lire) stabilite dal Codice della Strada per il caso di ritardo od omissione. Circa lindividuazione del soggetto tenuto a sopportare le spese di vendita fa fede laccordo intervenuto tra le parti. In mancanza, queste si considerano a carico dellacquirente, ai sensi dellarticolo 1475 del Codice civile. LIpt, nei trapassi dellusato, non è fissa, ma variabile in misura proporzionale alla potenza effettiva della vettura (a meno che lauto non sia stata venduta da unimpresa o comunque da un soggetto Iva). A sua volta, limporto stabilito per una certa potenza varia da provincia a provincia: per una vettura di 80 kW di potenza effettiva, a esempio, limposta varia da un minimo di 544mila lire a un massimo di 653mila, nelle province in cui è stato deliberato laumento del 20 per cento.
Restano ovviamente fermi gli altri importi che normalmente si pagano per ottenere la registrazione di un passaggio di proprietà. Ciò vale sia per limposta di bollo (pari a lire 40mila se lauto possiede già il certificato di proprietà, ovvero a 60mila lire se si possiede invece il vecchio foglio complementare), sia per gli emolumenti dovuti al Pra (pari a lire 40.500), mentre ai fini del separato passaggio da registrare presso la Motorizzazione la somma da versare è pari a 33mila lire, comprese le spese per i due versamenti postali.
Lo sportello telematico. Dal 21 dicembre 2000 è in vigore la normativa di semplificazione che prevede listituzione dello sportello telematico per lautomobilista (Dpr 358/2000). La riforma comporterà lapertura presso circa 4.500 studi di consulenza automobilistica presenti sul territorio nazionale (comprese le delegazioni Aci) di uno sportello telematico in grado di rilasciare targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà, contestualmente alla richiesta presso la stessa agenzia abilitata. Nonostante lentrata in vigore delle nuove norme, tuttavia, in concreto lo sportello telematico tuttoggi esiste solo in alcune Province dove esso viene attuato da Aci e Unasca (lassociazione delle agenzie di pratiche auto) a titolo sperimentale. Saranno infatti necessari tempi tecnici per dotare i singoli sportelli delle interconnessioni telematiche unificate tra Pra, Motorizzazione e agenzie. Il nodo resta anche in questo caso quello di un difficile dialogo tra i due organismi che si contendono da anni lesclusiva nella gestione di questo settore: ministero dei Trasporti e Aci. Si profilano, al riguardo, tempi di realizzazione tuttaltro che brevi, anche al di là delle scadenze massime stabilite nel regolamento (si veda la tabella).
La semplificazione verterà sui passaggi di proprietà auto sia per quanto riguarda limmatricolazione del nuovo che per le registrazioni amministrative necessarie dopo un trapasso dellusato. Rientrerà nei compiti dello "sportello telematico" anche il rinnovo di immatricolazione dovuto a perdita di una targa per smarrimento, distruzione o furto. E inoltre, presso gli studi di consulenza automobilistica, si potranno espletare anche le pratiche di cancellazione del veicolo. Resteranno invece fuori dallo sportello telematico le pratiche amministrative relative a veicoli provenienti dallestero e quelle per la cui intestazione è necessario verificare il possesso di particolari titoli di legittimazione (a esempio, pratiche sul passaggi dei taxi).
La riforma in arrivo non ha niente a che vedere, inoltre, con le pratiche di revisione, né con quelle relative al rilascio della patente di guida, o con altro tipo di pratiche, per le quali restano ferme le procedure attuali. Per il passaggio di proprietà resta la procedura basata sulla sottoscrizione dellatto notarile da parte del solo venditore e lobbligo di annotare il trapasso sia sulla carta di circolazione che sul certificato di proprietà. La richiesta di registrazione nel Pra si potrà effettuare però senza più vincoli di territorialità, e quindi in uno sportello localizzato dovunque, anche al di fuori della provincia di attuale intestazione del veicolo.
Laggiornamento dellintestazione di proprietà, da farsi contestualmente sui due documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà), in teoria dovrebbe trasformarsi in un vincolo per lutente, nel senso che, stando per lo meno alla norma approvata, non sarebbe più consentito espletare la pratica in due tempi. Ciò avrà due effetti di razionalizzazione significativi quando tale sistema andrà a regime: da un lato, chi acquista unauto nuova riceverà sin dal primo momento il certificato di proprietà, insieme alla carta di circolazione. Per cui, a differenza di oggi, lacquirente sarà al riparo dal rischio di perdita dei diritti sullauto a seguito di eventuale fallimento del concessionario o di altre anomale vicende accadute nelle more della registrazione postuma al Pra.
Dallaltro lato, il vincolo per lautomobilista di effettuare in blocco entrambe le pratiche consentirà al sistema di porre un argine allodierna consuetudine elusiva secondo cui, ai fini della registrazione del passaggio relativo a unauto usata, lacquirente può limitarsi a far annotare il trapasso solo sulla carta di circolazione, potendo dopo circolare "in regola" pur senza avere espletato lulteriore incombenza presso il Pra.
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