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08/01/2001
La detrazione parziale del 10 o del 50% è ammessa non soltanto per il contratto di leasing Iva, sull’acquisto di auto scatta lo sconto
La detrazione parziale del 10 o del 50% è ammessa non soltanto per il contratto di leasing Iva, sullacquisto di auto scatta lo sconto Estratto da:Venerdì 5 Gennaio 2001 testata_norme
La detrazione parziale del 10 o del 50% è ammessa non soltanto per il contratto di leasing Iva, sullacquisto di auto scatta lo sconto La detrazione parziale dellIva, nella misura del 10 o del 50% dellimposta, è ammessa anche per gli acquisti e le importazioni dei veicoli e non soltanto per i contratti di leasing; tuttavia limposta resta totalmente indetraibile sia per le spese di impiego e di custodia sia per gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti destinati a questi veicoli. Questo il chiarimento più atteso in materia di Iva che si legge nella circolare emanata dal ministero delle Finanze.
Acquisto di autoveicoli. Larticolo 30, comma 4, della legge 388/2000, nel prorogare fino a tutto il 31 dicembre 2001 lindetraibilità dellIva per ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ha ridotto questa limitazione al 90% per tutti i veicoli e al 50% per quelli non a combustione interna (cioè elettrici). La disposizione, così come scritta e interpretata in un primo momento, sembrava limitare ai soli veicoli acquisiti tramite contratti di leasing questa agevolazione che consente, dal 1º gennaio 2001, il recupero del 10% o del 50% dellIva sui veicoli.
Dalla circolare si apprende ora che lagevolazione è più ampia a seguito di una "presa datto" formale adottata dal Comitato Iva dellUnione europea il 14 novembre 2000, dopo una consultazione proposta proprio dallo Stato italiano. La norma quindi, così come scritta nel provvedimento legislativo, si riferisce agli acquisti effettuati a seguito di compravendita, a quelli eseguiti con importazione definitiva e, infine, alle acquisizioni tramite contratti di leasing, noleggi e simili. Tuttavia la circolare precisa che per un preciso impegno assunto dallItalia in sede europea viene mantenuta lindetraibilità dellimposta per le spese di manutenzione e riparazione nonché per quelle di approvvigionamento di carburanti e lubrificanti relativi a questi veicoli. Lo stesso ministero riconosce indirettamente lincertezza del dettato legislativo laddove afferma che «si deve ritenere» immutato il regime di totale indetraibilità dellimposta per i carburanti e i lubrificanti.
Ora poiché la lettera d) dellarticolo 19-bis1 (riferita appunto ai carburanti e lubrificanti) è strettamente connessa alla precedente lettera c) dello stesso articolo (che richiama lindetraibilità per i veicoli), non sembra corretta linterpretazione ministeriale almeno per quanto riguarda la disposizione interna così come scritta. Pertanto delle due luna: o interviene il legislatore e ripropone in un prossimo provvedimento le norme per adeguarle allimpegno assunto a livello comunitario, oppure al ministero non resta che modificare il proprio orientamento.
Vendite successive dei veicoli. In caso di vendita di un veicolo da parte di un contribuente che ha detratto lIva secondo la nuova disciplina, la cessione non è più esente da imposta ma diventa soggetta a Iva con la base imponibile ridotta al 10% del relativo ammontare ovvero al 50% se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna. La circolare chiarisce e conferma che lulteriore successiva rivendita di questi veicoli "usati" è soggetta al regime del margine di cui al Dl 41/95, anche se il rivenditore ha acquistato un bene "parzialmente" soggetto a imposta. Ovviamente, applicando il regime del margine e versando limposta solo sulla maggior valore di vendita, il rivenditore non può detratta lIva addebitata dal cedente, ma deve sommare limposta al costo di acquisto per la successiva determinazione del margine.
Enalotto. Riguardo allEnalotto che in passato era stato oggetto di dubbi interpretativi per la sua collocazione al settimo comma dellarticolo 74 o allarticolo 10 numero 6 della legge Iva, il ministero ha ora chiarito che deve rientrare tra le operazioni esenti dallapplicazione dellIva anche se non espressamente menzionato nella precedente formulazione dellarticolo 10, n. 6. Questo costringerà gli operatori interessati a rivedere le loro posizioni in sede di presentazione della prossima dichiarazione annuale Iva e, eventualmente, adeguarsi anche per il passato a questo orientamento.
Spese di rappresentanza. Infine il ministero, nel confermare la detraibilità dellIva relativa allacquisto di beni che costituiscono spese di rappresentanza se di importo non superiore a 50mila lire, dissipa ogni dubbio e perplessità riconoscendo legittima, in ogni caso, la detrazione dellimposta relativa a spese di rappresentanza di modico valore anche se questi beni sono poi ceduti gratuitamente e senza applicazione di imposta.
Renato Portale
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