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  • Pubblicata in data 04/03/2002 Delibera del Comitato Euro: VALORI BOLLATI

    Ministero dell’Economia e delle Finanze

    Delibera del Comitato euro

    Il Comitato euro

    VISTO l’articolo 14 del Reg. (CE) 974/98, secondo cui i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine del periodo transitorio devono intendersi come riferimenti all’unità euro da calcolarsi in base ai rispettivi
    tassi di conversione;

    VISTO che in base alla predetta norma non è pertanto necessaria una "ridenominazione materiale" degli strumenti giuridici in vigore dopo la fine del periodo transitorio;

    CONSIDERATO che i valori bollati, quali strumenti di pagamento di tributi diversi dalle banconote e dalle monete metalliche, rientrano nella nozione di strumenti giuridici di cui all’articolo 1 del Reg. (CE) 1103/97;

    VISTO che le regole di conversione e arrotondamento previste dal Reg. (CE) 1103/97 si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o successivamente ad esso;

    VISTO il Reg. (CE) 2866/98 che ha fissato i tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano la nuova moneta;

    ritiene

    che i valori bollati con valore facciale espresso solo in lire mantengano la propria validità anche dopo il 1° gennaio 2002 a tempo indeterminato e possano essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. Naturalmente, dopo questa data, il loro valore in euro si determina in base al tasso fisso di conversione.

    Tale considerazione, nel pieno rispetto del principio di neutralità del passaggio all’euro che governa l’intero processo di transizione alla nuova moneta, è intesa a non arrecare alcun aggravio ai cittadini ed in particolare ai soggetti che, essendo in possesso di scorte notevoli difficilmente esauribili entro la fine del periodo di doppia circolazione, potrebbero subire perdite in alcuni casi rilevanti.

    Ne consegue che anche gli intermediari nella vendita dei valori bollati che gli utilizzatori delle stesse potranno in modo legittimo, rispettivamente, cedere ed utilizzare i predetti valori, espressi solo in lire ovvero in lire ed in euro, fino al totale esaurimento delle scorte.

    Motivazione

    Allo scopo di rispondere alle esigenze dei cittadini ancora in possesso di valori bollati con valore facciale espresso in lire e per consentire lo smaltimento delle scorte di tali valori, viene previsto che tali valori manterranno la propria validità anche dopo il 1°gennaio 2002 a tempo indeterminato e si potranno pertanto utilizzare fino ad esaurimento delle scorte. Naturalmente, il loro valore si determinerà in euro in base al tasso fisso di conversione.

    Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2002 i valori bollati emessi in Italia recano esclusivamente il valore in euro.

    Analoga soluzione è stata adottata nel maggio 2001 dal Ministero delle Comunicazioni per i valori postali con valore facciale espresso in lire, determinando anche in questo caso un vantaggio per gli utenti che non avranno bisogno di chiedere il cambio dei francobolli in lire posseduti con francobolli in euro. E’ importante segnalare che dal 1° gennaio 1999 i francobolli emessi in Italia recano il doppio valore lira ed euro, mentre a partire dal 1° gennaio 2002 tutti i francobolli saranno emessi solo in euro.


    Delibera del Comitato Euro: VALORI BOLLATI
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