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  • Pubblicata in data 22/12/2000 Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001

    U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE Segreteria Tecnica Roma, 15 Dicembre 2000 Prot. n. 1342/LS Ai Signori Coordinatori LORO SEDI Circolare U.di G. n. A32 Agli Uffici Provinciali della M.C.T.C. LORO SEDI All’Assessorato ai Trasporti Turismo OGGETTO: Revisione generale dei motoveicoli Comunicazioni della Regione Sicilia e dei ciclomotori per l’anno 2001. Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 PALERMO Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti Direzione Compartimentale Sicilia Via Nicolò Garzilli, 34 PALERMO Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione Civile Lungoadige S. Nicolò, 14 38100 TRENTO Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige – Rip.ne 38 Traffico e Trasporto Via Crispi, 8 BOLZANO Al C.S.R.P.A.D. ROMA?2 Ai C.P.A. LORO SEDI e p.c. All’Autotrasporti per Persone e Cose SEDE AL Ministero dell’Interno Dip.to Pubblica Sicurezza ROMA Al Ministero dei Lavori Pubblici ROMA Al Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato ROMA Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI Alle Questure della Repubblica LORO SEDI All’ANCI via dei Prefetti, 46 – ROMA Alla CUNA Corso Galileo Ferrari, 46 – ROMA All’ANFIA via Piemonte, 32 – ROMA All’UNRAE via Abruzzi, 25 – ROMA Alla FEDERAICPA via Nomentana, 248 – ROMA?3 All’AICA via A.G. Ragano, 9 40011 ANZOLA dell’EMILIA All’A.C.I. via Marsala, 8 – ROMA Alla Confederazione Nazionale Artigiano e Piccole Imprese via Guattani, 13 – ROMA Alla Confartigianato via S. Giovanni in Laterano – ROMA Alla Federpneus via A.G. Ragazzi, 9 40011 ANZOLA dell’EMILIA Alla Confapi via della Colonna Antonina, 52 ROMA Alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani via Flaminio Ponzio, 2 – ROMA All’ASSOAUTO via L.B. Alberti, 12 20149 MILANO All’UNASCA via dei Carpegna, 19 – ROMA Alla CONFEDERTAAI via Laurentina, 569 – ROMA All’A.S.I.A.C. via Domodossola, 29 – ROMA All’A.I.D.A.C. via A. Scarparro, 375- OSTIA LIDO All’A.N.D.A.C. via Monteverde, 86 – ROMA Alla CONFAUTO via Monte Ceneri, 58 - MILANO Alla CONFETRA via Panama, 62 - ROMA?4 Premessa Com’è noto, le revisioni degli autoveicoli e loro rimorchi, nonché dei motoveicoli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, sono entrate a pieno regime, seguendo le cadenze comunitarie ed in attuazione al disposto dell’art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada), a decorrere dal 1° gennaio 2000. Le modalità e i tempi di effettuazione delle verifiche tecniche di revisione di tali veicoli sono contenute nel decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 27 novembre 1998 e non richiedono ulteriori disposizioni. 1. Revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000, è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2001, la revisione dei ciclomotori e dei motoveicoli. Con successivo decreto, in corso di pubblicazione, sono stati individuati i tempi e le modalità di effettuazione delle suddette operazioni di revisione, così come previsto dal comma 2 del decreto del 16 gennaio 2000. E’ stato disposto, in particolare, che nel corso del 2001, siano sottoposti a revisione: a) i ciclomotori, di cui all’art. 52 del nuovo Codice della strada, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998 siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo Codice della strada; b) i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente (che continuano ad essere sottoposti a revisione annuale), d), e), f) e g) del nuovo Codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998 siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo Codice della strada. Le revisioni devono essere effettuate: - entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo; - entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° aprile e il 30 giugno; - entro il mese di settembre, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30?5 settembre e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° luglio e il 30 settembre; - entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre. 2. Domanda di revisione 2.1. Domanda di revisione avanzata presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione La domanda di revisione va presentata utilizzando il modello MC 2100, previo assolvimento della tariffa di cui al D.M. 22 marzo 1999, n.143 (£ 50.000). La domanda deve essere accettata all’atto della sua presentazione e sulla stessa deve essere annotata la data di prenotazione della visita e prova. La prenotazione della revisione oltre i termini di cui al paragrafo 1, non autorizza la circolazione senza che siano applicabili le sanzioni previste dall’art. 80 del nuovo Codice della strada. Il veicolo è autorizzato a circolare nel solo giorno della revisione per recarsi alla sede operativa dell’Ufficio presso cui è stata prenotata l’operazione tecnica. 2.2. Domanda di revisione avanzata presso un’impresa o un consorzio abilitato alle revisioni a norma dell’art. 80, comma 8 del nuovo Codice della strada La domanda di revisione va presentata utilizzando il modello di cui all’allegato 2 della circolare D.G. n. 2/97 del 20 gennaio 1997, previo assolvimento della tariffa di cui al D.M. 22 marzo 1999, n. 143 (£ 50000 + IVA 20% + £ 10000) e va annotata nel Registro conforme all’allegato 3 alla circolare medesima. Sono invariate le ulteriori procedure previste dalla circolare n. A 8840/60C4 de 19 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Le imprese o i consorzi possono effettuare la prenotazione delle operazioni che, comunque, non autorizza la circolazione oltre i termini previsti. Si rammenta che possono effettuare la revisione di motoveicoli e ciclomotori le Imprese o i consorzi a tal fine autorizzati, secondo le modalità indicate nella circolare U.d.G. B67 prot. n. 1114/LS del 27 ottobre 2000, dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio. Si ritiene opportuno altresì ribadire, in ordine all’idoneità dei locali che ospitano la nuova attrezzatura necessaria per la revisione dei veicoli in oggetto, quanto già previsto dalla circolare n. 1093/4400 del 19 febbraio
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