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  • Pubblicata in data 23/10/2001 I libri contabili si liberano dei timbri

    Martedì 23 ottobre 2001
    I libri contabili si liberano dei timbri
    Scompare la bollatura e le violazioni non possono più essere sanzionate - Resta solo la numerazione progressiva dei registri d'impresa

    "Circolare 92 sulle semplificazioni"

    Pubblichiamo la circolare dell'agenzia delle Entrate 92/E del 22 ottobre 2001 sulla «Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente» Premessa In data 10 ottobre 2001 il Parlamento ha approvato il disegno di legge recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia» (di seguito "legge"). Le disposizioni che compongono il capo IV della legge prevedono la soppressione di taluni adempimenti e la semplificazione di altri, ritenuti onerosi per i contribuenti e non essenziali per l'attività di controllo demandata all'amministrazione finanziaria. In particolare, l'articolo 8 sopprime l'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari nonché dei registri prescritti dalla legislazione tributaria. L'articolo 9 prevede la semplificazione degli adempimenti riguardanti l'operazione di conversione in euro degli importi espressi in lire. Il successivo articolo 10 modifica l'istituto della rappresentanza, prevedendo che la procura conferita, ai fini dell'accertamento con adesione, a un funzionario di un centro di assistenza fiscale possa essere autenticata dal responsabile del centro predetto. L'articolo 11, infine, disciplina la pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni comunali di variazione delle aliquote dell'addizionale Irpef. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra evidenziate si forniscono con la presente circolare i primi chiarimenti in merito. Soppressione dell'obbligo di bollatura L'articolo 8 introduce modifiche al Codice civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili volte a sopprimere l'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare il comma 1, mediante la sostituzione dell'articolo 2215 del Codice civile, dispone la soppressione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano invece esclusi da tale disposizione i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 del Codice civile (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti) e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Si ricorda che, a seguito della modifica degli articoli 2216 e 2217 del Codice civile disposta dall'articolo 7-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, l'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari era stato già soppresso. I successivi commi 2 e 3 dell'articolo 8, mediante interventi agli articoli 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, estendono l'eliminazione dell'obbligo della bollatura ai registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri resta, invece, confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. Ai sensi del novellato articolo 39, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972, i registri di cui agli articoli 23 (registro delle fatture), 24 (registro dei corrispettivi) e 25 (registro degli acquisti) del citato Dpr n. 633 del 1972, non più soggetti a bollatura, possono ritenersi regolarmente tenuti soltanto se numerati progressivamente in ogni pagina. Parimenti, mediante la sostituzione del primo comma dell'articolo 22 del Dpr n. 600 del 1973, anche le scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette sono ora soggette unicamente all'obbligo della numerazione progressiva delle pagine, essendo stato eliminato l'obbligo della bollatura iniziale. In definitiva, sia per il libro giornale e per il libro degli inventari, sia per i registri previsti da norme tributarie, la numerazione progressiva delle pagine resta l'unico adempimento da porre in essere. Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che richiedeva l'intervento dell'ufficio del registro delle imprese o del notaio, la numerazione è ora eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. Le novità recate dalla legge in esame incidono anche sulle modalità da osservare per la numerazione. A differenza del previgente sistema, secondo cui la numerazione veniva effettuata dal registro delle imprese, dal notaio o dagli uffici delle Entrate, i quali, dopo aver attribuito in via preventiva a ciascuna pagina un numero progressivo, ne certificavano il numero complessivo nell'ultima pagina, ora non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa. A seguito delle modificazioni apportate ai citati articoli 39 del Dpr 633 del 1972 e 22 del Dpr n. 600 del 1973 sono venute a cessare le competenze degli uffici delle Entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili. Ne consegue che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai. 2.1 Imposta di bollo e tassa sulle concessioni governative. Il comma 4 dell'articolo 8 interviene sulla disciplina dell'imposta di bollo, aggiungendo una nuova nota all'articolo 16 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992. La nuova "nota 3" dispone, con riferimento alla numerazione dei libri prescritti dal primo comma dell'articolo 2214 del Codice civile, la maggiorazione dell'imposta di bollo da lire 20.000 a lire 40.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. La disposizione non riguarda i soggetti che, per la numerazione del libro inventari e del libro giornale, assolvono in modo forfetario la tassa sulle concessioni governative ai sensi dell'articolo 23 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 641, vale a dire le società di capitali che versano annualmente la tassa di concessione gover Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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