-
23/10/2001
Tremonti Bis
Tremonti Bis Roma, 17 ottobre 2001
Oggetto: Detassazione del reddito dimpresa e di lavoro autonomo reinvestito.
INDICEPremessa
1. Ambito soggettivo di applicazione
2. Meccanismo di applicazione
2.1. Determinazione dellammontare degli investimenti
3. Investimenti agevolabili per i soggetti titolari di reddito di impresa
3.1 Beni materiali
3.2 Investimenti in leasing
3.2.1 Leasing relativo a bene realizzato in appalto
3.2.2 Lease back
3.3 Beni immobili
3.4 Impianti
3.5 Beni a deducibilitą limitata e beni ad uso promiscuo
3.6 Beni immateriali
3.7Destinazione dei beni a strutture situate nel territorio dello Stato
3.8 Spese per servizi di assistenza negli asili nido e spese di formazione e aggiornamento del personale
4. La revoca dellagevolazione
5. Coordinamento con lapplicazione di altre agevolazioni
5.1 Agevolazione di cui allart. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133
5.2 Agevolazione DIT
5.3 Art. 8 legge n. 388 del 2000
5.4 Alimentazione dei canestri e capitalizzazione dellimpresa
6. Operazioni straordinarie
7. Applicazione dellagevolazione per i lavoratori autonomi
7.1 Beni agevolabili
7.2 Momento rilevante
7.3 Altre spese agevolabili
7.4 Revoca dellagevolazione per i lavoratori autonomi
8. Determinazione degli accontipagina 3
4
7
11
12
13
15
16
18
20
21
22
22
23
25
26
27
28
32
32
33
35
35
37
37
37
37Premessa
Il DDL governativo concernente Primi interventi per il rilancio delleconomia (di seguito legge), approvato dal Parlamento in data 10 ottobre 2001, contiene interventi per il rilancio delleconomia che mirano a riallineare la crescita economica alle reali potenzialitą del Paese.
Il settore che maggiormente beneficia di tali interventi č quello produttivo. Lintento del Governo, infatti, mira a sbloccare fattori economici fondamentali nella strategia dello sviluppo, come il lavoro, i capitali, le infrastrutture, la tecnologia, ecc..
A tali fini č stata pertanto introdotta, con lart. 4, una norma concernente la detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nellesercizio dellattivitą, che sostanzialmente equivale a quella contenuta nellarticolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Le differenze principali rispetto al precedente testo di legge riguardano:
· lestensione del campo soggettivo di applicazione ai lavoratori autonomi, alle banche ed alle assicurazioni;
· lestensione del campo oggettivo di applicazione alle spese sostenute per la formazione ed aggiornamento del personale e per i servizi di asilo nido utilizzabili dal personale stesso;
la facoltą di optare, in alternativa, per lagevolazione DIT, lagevolazione di cui allart. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e lagevolazione relativa al credito dimposta correlato a investimenti in aree svantaggiate.
Lestensione dellambito soggettivo dellagevolazione a banche ed assicurazioni, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento, tende ad evitare una discriminazione, probabilmente contestabile in giudizio o in sede comunitaria, non giustificabile anche in conseguenza della scelta, effettuata dal legislatore, di interrompere, per il futuro, i meccanismi di agevolazione fiscale come la DIT, particolarmente utilizzati in questo specifico settore.
Da un punto di vista tecnico lagevolazione in commento, che si applica agli investimenti effettuati nel periodo dimposta in corso alla data di entrata in vig
Ricerca Avanzata NewsLink utiliPTAvant S.r.l.© 2024 - Pass. Ungaretti, 4 - 24020 Gorle BG - Tel. 035 657510 - Fax 035 657515 - Informazioni Societarie
Dettaglio News