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  • Pubblicata in data 23/10/2001 Tremonti Bis

    Tremonti Bis

     

    Roma, 17 ottobre 2001

    Oggetto: Detassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo reinvestito.

    INDICE

    Premessa
    1. Ambito soggettivo di applicazione
    2. Meccanismo di applicazione
    2.1. Determinazione dell’ammontare degli investimenti
    3. Investimenti agevolabili per i soggetti titolari di reddito di impresa
    3.1 Beni materiali
    3.2 Investimenti in leasing
    3.2.1 Leasing relativo a bene realizzato in appalto
    3.2.2 Lease back
    3.3 Beni immobili
    3.4 Impianti
    3.5 Beni a deducibilitą limitata e beni ad uso promiscuo
    3.6 Beni immateriali
    3.7Destinazione dei beni a strutture situate nel territorio dello Stato
    3.8 Spese per servizi di assistenza negli asili nido e spese di formazione e aggiornamento del personale
    4. La revoca dell’agevolazione
    5. Coordinamento con l’applicazione di altre agevolazioni
    5.1 Agevolazione di cui all’art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133
    5.2 Agevolazione DIT
    5.3 Art. 8 legge n. 388 del 2000
    5.4 Alimentazione dei canestri e capitalizzazione dell’impresa
    6. Operazioni straordinarie
    7. Applicazione dell’agevolazione per i lavoratori autonomi
    7.1 Beni agevolabili
    7.2 Momento rilevante
    7.3 Altre spese agevolabili
    7.4 Revoca dell’agevolazione per i lavoratori autonomi
    8. Determinazione degli acconti 

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    Premessa

    Il DDL governativo concernente “ Primi interventi per il rilancio dell’economia” (di seguito legge), approvato dal Parlamento in data 10 ottobre 2001, contiene interventi per il rilancio dell’economia che mirano a riallineare la crescita economica alle reali potenzialitą del Paese.

    Il settore che maggiormente beneficia di tali interventi č quello produttivo. L’intento del Governo, infatti, mira a sbloccare fattori economici fondamentali nella strategia dello sviluppo, come il lavoro, i capitali, le infrastrutture, la tecnologia, ecc..

    A tali fini č stata pertanto introdotta, con l’art. 4, una norma concernente la detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nell’esercizio dell’attivitą, che sostanzialmente equivale a quella contenuta nell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

    Le differenze principali rispetto al precedente testo di legge riguardano:

    ·        l’estensione del campo soggettivo di applicazione ai lavoratori autonomi, alle banche ed alle assicurazioni;

    ·        l’estensione del campo oggettivo di applicazione alle spese sostenute per la formazione ed aggiornamento del personale e per i servizi di asilo nido utilizzabili dal personale stesso;

    la facoltą di optare, in alternativa, per l’agevolazione DIT, l’agevolazione di cui all’art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e l’agevolazione relativa al credito d’imposta correlato a investimenti in aree svantaggiate.

    L’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione a banche ed assicurazioni, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento, tende ad evitare una discriminazione, probabilmente contestabile in giudizio o in sede comunitaria, non giustificabile anche in conseguenza della scelta, effettuata dal legislatore, di interrompere, per il futuro, i meccanismi di agevolazione fiscale come la DIT, particolarmente utilizzati in questo specifico settore.

    Da un punto di vista tecnico l’agevolazione in commento, che si applica agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vig

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