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23/10/2001
Addio ai bolli con doppio effetto
Addio ai bolli con doppio effetto Estratto da:Martedì 23 ottobre 2001
Addio ai bolli con doppio effetto
L'articolo 8 della legge sul rilancio dell'economia abolisce l'obbligo di vidimazione e bollatura per il libro giornale, degli inventari e dei registri fiscali, modificando l'articolo 2215 del Codice civile, l'articolo 39 del Dpr 633/1972 (registri Iva) e l'articolo 22 del Dpr 600/1973 (altre scritture contabili fiscali). Vengono così eliminate le formalità esteriori delle scritture che il sistema vigente, accanto al criterio di una ordinata contabilità, prevede per garantirne la veridicità. La semplificazione sembra non considerare la rilevanza processuale che, sia nei procedimenti tra i privati che con il Fisco, l'ordinamento positivo collega a queste formalità. Di regola le scritture contabili sono annotazioni il cui compito è documentare i fatti economici dell'impresa, rappresentando in modo continuo l'attività svolta, anche se la registrazione può avvenire periodicamente. A tutela dei terzi (compreso il Fisco) o anche per soddisfare un pubblico interesse al controllo dell'attività economica, la legge (civile e fiscale) obbliga le imprese a tenere scritture che possono fare prova sia nel processo civile che nel procedimento tributario. Nel processo civile ordinario (ma limitatamente al contenzioso con altre imprese) le scritture regolarmente tenute, bollate e vidimate nelle forme di legge (cioè dal registro delle imprese o da un notaio), possono essere portate come prova a favore dell'imprenditore da cui provengono. Anche se, in quanto atti di parte, non hanno valore di prova legale ma di presunzione semplice che il giudice è libero di valutare. Maggiore è la rilevanza delle scritture contabili nel procedimento civile di ingiunzione (ricorso per decreto ingiuntivo). Tale estensione riguarda innanzitutto il fatto che gli estratti autentici delle scritture contabili (purché bollate, vidimate e regolarmente tenute) sono considerati idonee prove scritte per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, anche nei confronti di chi non è imprenditore. Vero è che se il debitore propone opposizione si instaura il processo ordinario, ma allora possono pur sempre valere come prova nel processo di cognizione a favore dell'imprenditore. Resta da dire che, come l'efficacia probatoria è riferibile non solo ai libri obbligatori ma anche a quelli facoltativi, così, oltre alle ipotesi di vidimazione obbligatoria, l'efficacia probatoria vale anche per le vidimazioni facoltative di libri obbligatori. Nel procedimento tributario, invece, l'eliminazione delle formalità può rivelarsi un alleggerimento dell'onere della prova a carico del contribuente. Spesso il sistema fiscale, per assicurare certezza e semplificazione al prelievo, prevede presunzioni legali relative (che esonerano il Fisco dall'onere di provare il fatto presunto e addossano al contribuente l'obbligo di provarne l'inesistenza) vincibili solo con mezzi di prova stabiliti dalla legge (presunzioni legali relative miste). Ad esempio la presunzione di cessione e/o di acquisto senza fattura di beni non presenti nei luoghi dell'impresa può essere superata se la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta dal libro giornale. La differenza con il vigente sistema consiste in un più ampio affidamento del libro giornale in relazione al fatto che, anche in mancanza di vidimazione e bollatura, continua a valere come mezzo di prova idoneo a superare la presunzione legale di cessione senza fattura.
Silvio D
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