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  • Pubblicata in data 13/12/2000 Il 1 gennaio 2001 entra in vigore la legge per la sicurezza informatica, che renderà obbligatoria la protezione contro i rischi dei virus.

    Il 1 gennaio 2001 entra in vigore la legge per la sicurezza informatica, che renderà obbligatoria la protezione contro i rischi dei virus.
    Il 1 gennaio 2001 entra in vigore la legge per la sicurezza informatica,
    che renderà obbligatoria la protezione contro i rischi dei virus.

    Il giorno 1 gennaio 2001 entra in vigore la nuova legge per la sicurezza informatica.
    Infatti, prevenire l'attacco di virus e altri codici maligni non è più solo una misura precauzionale; dal 28 luglio 1999, anche il Governo Italiano si è pronunciato in merito: il DPR n.318 in riferimento alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ha previsto le norme minime di sicurezza che le aziende devono implementare per la sicurezza dei dati pubblici e privati entro il 31 dicembre 2000.

    L'articolo 4, lettera C dispone che: "gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale."

    Inoltre, è prevista una forma di responsabilità in caso di trasmissione - dolosa o colposa - di virus informatici ad altra azienda, con pesanti sanzioni pecuniarie.

    Si prevede perciò un notevole incremento nella domanda di mercato di prodotti antivirus, poichè tutti gli utenti dovranno conformarsi a questa normativa per essere in regola al più presto, senza trascurare il fatto che, collegamenti MCTC, Internet, Sportello Telematico, espongono maggiormente a tutti i rischi connessi alla mancanza di una corretta strategia antivirus.

    Avantgarde è a Vostra disposizione per offrire tutte le informazioni e il supporto necessari per adeguarsi alla normativa.

    Vi invitiamo perciò a contattare il nostro Ufficio Commerciale (tel: 035/657510) per conoscere le proposte AntiVirus Avantgarde, in modo da non arrivare in ritardo a questa importante scadenza.
    In allegato:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA luglio 1999, n.318
    Documento in formato PDF

    Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
    Documento in formato PDFDecreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318
    Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza
    minime per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2,
    della legge 31 dicembre 1996, n. 675
    (G. U. 14 settembre 1999, serie generale, n. 216)
    Art. 1- Definizioni
    Art. 2 - Individuazione degli incaricati
    Art. 3 - Classificazione
    Art. 4 - Codici identificativi e protezione degli elaboratori
    Art. 5 - Accesso ai dati particolari
    Art. 6 - Documento programmatico sulla sicurezza
    Art. 7- Reimpiego dei supporti di memorizzazione
    Art. 8 - Parola chiave
    Art. 9 - Trattamento dei dati personali
    Art. 10 - Conservazione della documentazione relativa al trattamento
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
    Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti
    rispetto al trattamento dei dati personali";
    Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in
    via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare il
    funzionamento delle misure sanzionatorie penali previste dall'articolo 36 della medesima legge;
    Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
    personali;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
    del 26 aprile 1999;
    Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di limitare
    l'accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una specifica parola chiave per tali dati,
    senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica
    parola chiave per l'accesso al sistema;
    Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;
    Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
    EMANA
    il seguente regolamento:
    CAPO I
    Principi generali
    Art. 1 - Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell’articolo 1 della legge 31 dicembre
    1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:
    a) "misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali
    di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
    relazione ai rischi previsti dall’art. 15, comma 1, della legge;
    b) "strumenti": i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;
    c) "amministratori di sistema": i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema
    operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l’utilizzazione.
    CAPO II
    Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque
    automatizzati?Sezione I
    Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o
    terminali
    Art. 2 - Individuazione degli incaricati
    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli
    di cui all’articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono
    essere adottate, anteriormente all’inizio del trattamento, le seguenti misure:
    a) prevedere una parola chiave per l’accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove
    tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell’elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione,
    previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
    b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i
    soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.
    Sezione II
    Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili in rete
    Art. 3 - Classificazione
    1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali
    sono distinti in:
    a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico;
    b) elaboratori accessibili mediante una ret
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