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  • Pubblicata in data 09/04/2001 Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione.

    Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione.

    MINISTERO DELL'AMBIENTE

    DECRETO 22 dicembre 2000
    Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione.
    (G.U. n. 81 del 6-4-2001)

    IL DIRETTORE GENERALE del servizio inquinamento atmosferico acustico e rischi industriali
    Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
    Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante: regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dall'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
    Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
    Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
    Visto il decreto del Ministro dall'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante: "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
    Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;
    Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
    Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui e' stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;
    Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;
    Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare.
    Visto il decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 - recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;
    Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;
    Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 21 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;
    Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali;
    Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario n. 162/L (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000);
    Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche volte alla sostituzione dei carburanti a maggiore impatto con altri più rispettosi dell'ambiente;
    Considerato che l'alimentazione a gas metano o gpl consente di abbattere pressoché completamente le emissioni di benzene e di materiale particolato dei veicoli a motore e di abbattere in modo consistente gli altri inquinanti;
    Considerato che e' opportuno promuovere nei comuni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 - che stabilisce, inoltre, che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo dell'uso di GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano sia con incentivi ai cittadini sia con interventi di implementazione della rete di distribuzione che di azioni comunicazione a livello locale e nazionale;
    Considerato che le auto immatricolate prima del 1 gennaio 1993 costituiscono oltre il 50% del parco circolante e sono le principali responsabili dei livelli di inquinamento che si registrano nelle aree urbane;
    Considerato che, al fine di ottimizzare gli aspetti economici dell'intervento e' utile indirizzare il finanziamento alle auto che conservino ancora un valore di mercato;
    Considerato che risulta essenziale avere un unico referente per la gestione del programma;
    il Ministero dell'ambiente individua nello strumento della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il soggetto cui affidare il compito di dare attuazione al d

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