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  • Pubblicata in data 07/03/2001 Stop alla babele dei certificati. La copia conforme dei documenti può sostituire l’originale - Fanno eccezione i modelli fiscali

    Stop alla babele dei certificati. La copia conforme dei documenti può sostituire l’originale - Fanno eccezione i modelli fiscali
    Mercoledì 07 marzo 2001 norme e tributi
    Stop alla babele dei certificati. La copia conforme dei documenti può sostituire l’originale - Fanno eccezione i modelli fiscali

    Tra conferme e novità vanno a regime da oggi le regole dell’autocertificazione, con un addio pieno di rimpianti alla legge 15/1968, una pietra miliare in questa materia rimasta per oltre 30 anni chiusa nei cassetti dell’impiegato di sportello. Sono molti gli aggiustamenti di tiro e le migliorie apportate dal Testo unico. E poi vi sono le novità della firma digitale, della carta di identità elettronica che proprio in queste settimane debutta nei Comuni che hanno voluto partire per primi. Per una buona metà il Testo unico, approvato con il Dpr 445/2000, è proiettato verso l’informatica e la telematica che preannunciano, nel giro di qualche anno, una pubblica amministrazione on-line, orientata al servizio del cittadino.

    Il Tu ha confermato la suddivisione in due grandi categorie delle dichiarazioni sostitutive, a seconda che esse siano sottoscritte in sostituzione «di atto notorio», oppure «di certificazione». Quest’ultima tipologia si attaglia all’autodichiarazione che sostituisce una certificazione. A quella, cioè, con la quale il dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o Albi di una pubblica amministrazione. In alternativa a questa, esiste l’altra tipologia di autodichiarazione che è quella idonea a sostituire il vero e proprio «atto notorio», destinato in passato a essere sottoscritto alla presenza dei testimoni.

    Sul distinguo tra le due forme di autodichiarazione sostitutiva il Tu mette ordine, eliminando le incertezze insite nel previgente Dpr 403/98. La nuova regola si basa su una distinzione formale: si applica la modalità di dichiarazione «sostitutiva di certificazione» per l’attestazione di qualsiasi informazione compresa nell’elencazione fatta dall’articolo 46 del Tu (si veda la scheda a fianco) da ritenere tassativa. In tutti gli altri casi, i fatti da certificare sono attestati sempre mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

    Tra le novità dell’elencazione di cui all’articolo 46, figura la possibilità di autocertificare l’esistenza o meno a proprio carico di procedure concorsuali, oppure l’attestazione di non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto risulti a conoscenza dello stesso interessato.

    Tra le novità del Tu significativa è quella per cui da oggi si dà al cittadino la possibilità di consegnare allo sportello degli uffici pubblici non già l’originale di un documento in proprio possesso, ma una copia resa conforme tramite la firma apposta dallo stesso cittadino. L’articolo 19 del Tu prevede che la copia conforme di alcune tipologie di documento possa essere rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Questa dichiarazione è da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o anche rimanendo a casa, allegando la copia fotostatica del documento di identità, avvalendosi della possibilità di invio per posta, per fax, o per il tramite di una terza persona.

    Per quanto riguarda le concrete modalità operative, pur in mancanza di esplicita previsione, nulla vieta di sovrascrivere la dichiarazione sostitutiva su una parte in bianco del foglio su cui è riportata la fotocopia soggetta ad autenticazione, in modo da evitare gli appesantimenti gestionali che altrimenti deriverebbero per l’ufficio dalla disagevole necessità di tenere costantemente sotto controllo l’abbinamento tra il foglio con la dichiarazione sostitutiva e la separata fotocopia autenticata che ne costituirebbe l’oggetto.

    Potrà formare oggetto di questa attestazione privata di conformità sia un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione (ovvero depositato presso di essa), sia un qualsiasi tipo di «documento fiscale», soggetto a obbligo di conservazione da parte del contribuente. Da questa nozione sembrerebbero esclusi i libri e registri contabili e quelli tenuti ai fini della legislazione del lavoro.

    Il vantaggio del copia conforme fai-da-te è concreto anche sul piano dell’imposta di bollo. Mentre, infatti, in presenza di autenticazione di copia resta dovuta l’imposta di bollo prescritta dall’articolo 1 del Dm 20 agosto 1992, qualora il cittadino si avvalga della procedura semplificata viene meno, si deve ritenere, l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo dato che, in questo caso non opera la figura dell’autenticazione di copia prevista dalla tariffa sull’imposta di bollo, ma una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio il cui contenuto si sostanzia nella attestazione della conformità all’originale della copia.

    Giuseppe Pasquale

    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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