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  • Pubblicata in data 19/12/2003 Giubbotto ad alta visibilità, l'obbligo slitta al 1° aprile

    ROMA - Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri la proroga al primo aprile dell'obbligo di indossare il giubbotto «retroriflettente» in caso di discesa dal veicolo in sosta forzata.
    Ma non è l'unico slittamento di termini «previsti da disposizioni legislative» che il Governo si appresta a varare nei 18 articoli del decreto legge all'ordine del giorno.
    Infatti, il provvedimento d'urgenza atteso come di consueto alla fine dell'anno darà più tempo per effettuare numerosi adempimenti.
    Ecco una sintesi delle proroghe attese. Giubbetto. Come preannunciato (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 dicembre) viene prorogato al primo aprile l'obbligo di indossare gli indumenti ad altà visibilità, fuori dai centri abitati, in caso di discesa dal mezzo fermo sulla carreggiata.
    La proroga è dovuta per l'adeguamento alle indicazioni della Ue del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture ha fissato le caratteristiche del giubbotto retroriflettente e che potrà vedere la luce solo dal 29 dicembre.
    Troppo a ridosso del primo gennaio, data in cui avrebbe dovuto entrare in vigore l'obbligo senza che i produttori fossero a conoscenza delle caratteristiche che dovranno avere gli indumenti ad altà visibilità.
    Strisce retroriflettenti per Tir. Slitta al primo gennaio 2005 l'obbligo di dotare camion e Tir delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti per garantire maggiore visibilità ai mezzi durante la marcia.
    Anche qui, con molte probabilità, la proroga del termine (previsto inizialmente dal 1° luglio 2004) è data dalle difficoltà incontrate nello stabilire le caratteristiche tecniche degli strumenti nel decreto ministeriale.
    Attestazione Soa. Viene prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni (comma 5, articolo 15 Dpr 34/2000) rilasciate dalle Soa (Società organismi di attestazione) la cui scadenza interviene prima di tale data. Edilizia. C'è un anno in più per realizzare gli interventi di ricostruzione sulle aree oggetto dei decreti di occupazione d'urgenza emessi ai sensi della legge 219/81.
    Il superamento del termine implica infatti l'inefficacia del decreto. Scatta anche l'ennesima proroga (fino al 31 dicembre 2004) per la ratifica degli «accordi di programma» e per i programmi di edilizia residenziale da realizzare per contrastare la criminalità, di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 2 del Dl 131/99.
    Slitta invece al 1° gennaio 2005 il termine concesso al commissario ad acta per affidare i lavori di completamente della viabilità nelle zone interessate dal sisma di cui alla legge 219/81.
    Rilevante, infine, la proroga per il capo V, parte II, del Tu edilizia (Dpr 390/01), che riguarda l'adeguamento dei nuovi impianti alla normativa di sicurezza (legge 46/90).
    Le norme, infatti, hanno suscitato un certo allarme tra gli imprenditori dato che per la prima volta gli obblighi coinvolgerebbero gli edifici non residenziali (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 novembre scorso): slittano però al 1° gennaio 2005.

    SAVERIO FOSSATI MARCELLO FRISONE
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