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  • Pubblicata in data 19/12/2002 L'auto aggiorna i «benefit»

    Lavoro dipendente - Pubblicati gli importi Aci per il calcolo della quote sull'uso promiscuo
    Nei termini di legge, con provvedimento dell'agenzia delle Entrate, sono state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» (Supplemento Ordinario n. 231 del 17 dicembre 2002) le tabelle, elaborate dall'Aci, che individuano, per l'anno 2003, il valore del fringe benefit relativo alle autovetture aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti. L'articolo 48, comma 4, lettera a) del Tuir dispone infatti che, ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura degli autoveicoli e dei ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, «si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente». Quindi, in base a tale disposizione, l'auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente (o al collaboratore coordinato e continuativo, qualora l'attività svolta non rientri nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo dello stesso esercitata) origina in capo al dipendente stesso un compenso in natura (o fringe benefit) soggetto a tassazione il cui valore è quantificato forfetariamente, nella misura del 30% dell'importo ottenuto moltiplicando il costo chilometrico relativo al tipo di veicolo per una percorrenza annua prestabilita di 15.000 chilometri. La circolare. Relativamente alla quantificazione del fringe benefit, la Circolare n. 326/E ha, tra l'altro, precisato che: l'importo da assoggettare a tassazione è determinato in modo del tutto forfetario, cosicché si prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. Conseguentemente, è irrilevante la circostanza che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle; se, nello stesso periodo d'imposta, il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) a fronte della possibilità che il datore di lavoro gli ha concesso di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore. Le stesse somme devono, inoltre, essere computate al lordo dell'Iva; nell'ipotesi in cui il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle Aci, l'importo da assoggettare a tassazione deve essere determinato prendendo come riferimento quello che, per tutte le sue caratteristiche, risulta più simile; se il veicolo aziendale è concesso in uso promiscuo al dipendente solo per una parte dell'anno l'importo da far concorrere alla formazione del reddito del dipendente deve essere ragguagliato al relativo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo gli è assegnato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Infine, si ricorda che il valore del fringe benefit per l'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale, sia se superiore a 258,23 €, che se inferiore, dovrà, analogamente a tutti gli altri fringe benefit, essere indicato, per memoria, nelle annotazioni del modello Cud 2003. La tabella appena pubblicata contiene, relativamente ai veicoli in circolazione, il costo chilometrico per 15.000 km annui (euro al km) e il corrispondente fringe benefit annuale in euro.

    MICHELA MAGNANI
    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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