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  • Pubblicata in data 08/01/2001 La detrazione parziale del 10 o del 50% è ammessa non soltanto per il contratto di leasing Iva, sull’acquisto di auto scatta lo sconto

    La detrazione parziale del 10 o del 50% è ammessa non soltanto per il contratto di leasing Iva, sull’acquisto di auto scatta lo sconto
    Venerdì 5 Gennaio 2001 testata_norme
    La detrazione parziale del 10 o del 50% è ammessa non soltanto per il contratto di leasing Iva, sull’acquisto di auto scatta lo sconto

    La detrazione parziale dell’Iva, nella misura del 10 o del 50% dell’imposta, è ammessa anche per gli acquisti e le importazioni dei veicoli e non soltanto per i contratti di leasing; tuttavia l’imposta resta totalmente indetraibile sia per le spese di impiego e di custodia sia per gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti destinati a questi veicoli. Questo il chiarimento più atteso in materia di Iva che si legge nella circolare emanata dal ministero delle Finanze.

    Acquisto di autoveicoli. L’articolo 30, comma 4, della legge 388/2000, nel prorogare fino a tutto il 31 dicembre 2001 l’indetraibilità dell’Iva per ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ha ridotto questa limitazione al 90% per tutti i veicoli e al 50% per quelli non a combustione interna (cioè elettrici). La disposizione, così come scritta e interpretata in un primo momento, sembrava limitare ai soli veicoli acquisiti tramite contratti di leasing questa agevolazione che consente, dal 1º gennaio 2001, il recupero del 10% o del 50% dell’Iva sui veicoli.

    Dalla circolare si apprende ora che l’agevolazione è più ampia a seguito di una "presa d’atto" formale adottata dal Comitato Iva dell’Unione europea il 14 novembre 2000, dopo una consultazione proposta proprio dallo Stato italiano. La norma quindi, così come scritta nel provvedimento legislativo, si riferisce agli acquisti effettuati a seguito di compravendita, a quelli eseguiti con importazione definitiva e, infine, alle acquisizioni tramite contratti di leasing, noleggi e simili. Tuttavia la circolare precisa che per un preciso impegno assunto dall’Italia in sede europea viene mantenuta l’indetraibilità dell’imposta per le spese di manutenzione e riparazione nonché per quelle di approvvigionamento di carburanti e lubrificanti relativi a questi veicoli. Lo stesso ministero riconosce indirettamente l’incertezza del dettato legislativo laddove afferma che «si deve ritenere» immutato il regime di totale indetraibilità dell’imposta per i carburanti e i lubrificanti.

    Ora poiché la lettera d) dell’articolo 19-bis1 (riferita appunto ai carburanti e lubrificanti) è strettamente connessa alla precedente lettera c) dello stesso articolo (che richiama l’indetraibilità per i veicoli), non sembra corretta l’interpretazione ministeriale almeno per quanto riguarda la disposizione interna così come scritta. Pertanto delle due l’una: o interviene il legislatore e ripropone in un prossimo provvedimento le norme per adeguarle all’impegno assunto a livello comunitario, oppure al ministero non resta che modificare il proprio orientamento.

    Vendite successive dei veicoli. In caso di vendita di un veicolo da parte di un contribuente che ha detratto l’Iva secondo la nuova disciplina, la cessione non è più esente da imposta ma diventa soggetta a Iva con la base imponibile ridotta al 10% del relativo ammontare ovvero al 50% se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna. La circolare chiarisce e conferma che l’ulteriore successiva rivendita di questi veicoli "usati" è soggetta al regime del margine di cui al Dl 41/95, anche se il rivenditore ha acquistato un bene "parzialmente" soggetto a imposta. Ovviamente, applicando il regime del margine e versando l’imposta solo sulla maggior valore di vendita, il rivenditore non può detratta l’Iva addebitata dal cedente, ma deve sommare l’imposta al costo di acquisto per la successiva determinazione del margine.

    Enalotto. Riguardo all’Enalotto che in passato era stato oggetto di dubbi interpretativi per la sua collocazione al settimo comma dell’articolo 74 o all’articolo 10 numero 6 della legge Iva, il ministero ha ora chiarito che deve rientrare tra le operazioni esenti dall’applicazione dell’Iva anche se non espressamente menzionato nella precedente formulazione dell’articolo 10, n. 6. Questo costringerà gli operatori interessati a rivedere le loro posizioni in sede di presentazione della prossima dichiarazione annuale Iva e, eventualmente, adeguarsi anche per il passato a questo orientamento.

    Spese di rappresentanza. Infine il ministero, nel confermare la detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di beni che costituiscono spese di rappresentanza se di importo non superiore a 50mila lire, dissipa ogni dubbio e perplessità riconoscendo legittima, in ogni caso, la detrazione dell’imposta relativa a spese di rappresentanza di modico valore anche se questi beni sono poi ceduti gratuitamente e senza applicazione di imposta.

    Renato Portale



    Estratto da: Apri in una nuova finestra il sito della fonte: Il Sole 24 Ore
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